Cassazione Civile, Ordinanza n. 26527/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Il correntista aveva promosso più iniziative, poi riunite, contro la banca originaria per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del recesso dalla convenzione di fido, della applicazione di interessi ultralegali e usurari, della capitalizzazione trimestrale, della commissione di massimo scoperto, di valute, spese e oneri non pattuiti, nonché il risarcimento del danno. In primo grado, all'esito di CTU, il saldo del conto era stato rideterminato ed era stata accolta solo la domanda risarcitoria per illegittima classificazione a sofferenza. In appello la decisione era stata parzialmente riformata con ulteriore rideterminazione del saldo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse contraddittoriamente accolto la pretesa creditoria senza prova della formazione del saldo iniziale e senza azzerarlo, nonostante la contrapposizione tra domanda del correntista e domanda della banca; 2) nullità della sentenza per errata valutazione della prova documentale e confusione tra lire ed euro, sostenendo che il saldo in lire andasse convertito in euro con un importo inferiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva applicato correttamente il principio secondo cui, in presenza di domande contrapposte di ripetizione dell'indebito del correntista e di pagamento del saldo da parte della banca, ciascuna parte deve provare la propria pretesa; nel caso concreto, la banca aveva assolto l'onere relativo alla formazione del saldo iniziale, mentre il correntista non aveva provato che il saldo negativo derivasse da un precedente rapporto di conto corrente unitario o continuativo affetto dalle medesime illegittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo dell'indicazione del vizio specifico e, comunque, volto a denunciare un errore percettivo nella conversione della valuta, censurabile semmai con revocazione e non con ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
in presenza di domande contrapposte di ripetizione dell'indebito e di pagamento del saldo, ciascuna parte è onerata della prova della propria pretesa; se la banca prova la formazione del saldo iniziale, il correntista deve provare che quel saldo derivi da un precedente rapporto unitario affetto dalle stesse illegittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il primo motivo viene ricondotto alla violazione di legge, ma è inammissibile perché non intercetta la ratio decidendi.
il ricorso per cassazione è a critica vincolata e richiede specificità del motivo, con chiara indicazione delle ragioni della censura e del vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
accertati i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
richiamato per il principio di specificità dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Quando sono proposte domande contrapposte di ripetizione dell'indebito e di pagamento del saldo di conto corrente, il riparto dell'onere della prova resta distinto: ciascuna parte deve provare il fatto costitutivo della propria pretesa.
- Se la banca dimostra la genesi del saldo iniziale con la documentazione disponibile, il correntista che chieda l'azzeramento di quel saldo deve allegare e provare che esso deriva da un precedente rapporto di conto corrente unitario o da una continuità contabile con addebiti illegittimi.
- In mancanza di lacune probatorie sul periodo documentato, il saldo iniziale non può essere automaticamente azzerato solo perché il correntista agisce per l'accertamento negativo o per la ripetizione dell'indebito.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non intercetta il fondamento logico-giuridico della decisione è inammissibile.
- L'errore meramente percettivo nella lettura o nella conversione dei dati contabili non integra, di regola, un vizio denunciabile con ricorso per cassazione, ma può rilevare come errore revocatorio.
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