Cassazione Civile, Ordinanza n. 19514/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un episodio franoso verificatosi su un terreno in pendenza tra due fondi confinanti. Il proprietario del fondo a valle agiva chiedendo il risarcimento dei danni, deducendo che il distacco di una palizzata e di materiale roccioso dal fondo sovrastante fosse dipeso dalla mancata stabilizzazione del piede della scarpata da parte dei vicini. I convenuti resistevano e proponevano domanda riconvenzionale, sostenendo che i proprietari del fondo superiore avessero omesso, ai sensi dell'art. 887 c.c., le opere di contenimento e sicurezza della scarpata e, inoltre, non avessero rimosso le macerie e i rifiuti franati sul fondo altrui, chiedendo condanna al ripristino dei luoghi, allo smaltimento dei materiali e al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava entrambe le domande; la Corte d'appello rigettava l'appello principale del convenuto originario e dichiarava assorbito l'appello incidentale condizionato delle controparti. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello incidentale, violazione dell'art. 2043 c.c. e motivazione apparente nel rigetto della responsabilità aquiliana, nonché omessa pronuncia sulle eccezioni pregiudiziali contro l'appello incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto puntualmente il contenuto della domanda riconvenzionale né indicato con precisione gli atti in cui era stata proposta o riproposta. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che i giudici di merito avevano comunque esaminato e respinto la domanda riconvenzionale sulla base della consulenza tecnica, che aveva attribuito la frana a un evento meteorologico eccezionale qualificabile come caso fortuito. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte territoriale aveva effettivamente valutato la responsabilità ex art. 2043 c.c. e aveva motivato in modo logico e comprensibile l'esclusione del nesso causale, ritenendo il fenomeno franoso dovuto a un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché investiva la pronuncia di assorbimento dell'appello incidentale condizionato delle controparti, senza incidere su una domanda o eccezione del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia richiede che il giudice abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o eccezione; in mancanza di interesse o quando la questione non riguarda una domanda del ricorrente, la deduzione non è ammissibile.
Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto con specificità, trascrivendo il contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e indicando l'atto processuale in cui è stata formulata o riproposta.
La responsabilità aquiliana richiede la prova degli elementi costitutivi dell'illecito, compreso il nesso causale tra condotta e danno; se l'evento è ricondotto a un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale, il nesso causale è escluso.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se apparente o obiettivamente incomprensibile; una motivazione che espone in modo chiaro il percorso logico-giuridico non integra il vizio dedotto.
È richiamato unitamente al vizio di motivazione, ma la Corte esclude che ricorra un difetto di motivazione quando la decisione di merito è coerente e intellegibile.
L'interesse ad impugnare è requisito imprescindibile: non è ammissibile censurare una pronuncia che non incide su domande o eccezioni proprie del ricorrente.
È invocato nel giudizio di merito per sostenere l'obbligo del proprietario del fondo superiore di eseguire opere di contenimento e sicurezza della scarpata a confine.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La denuncia di omessa pronuncia in cassazione è inammissibile se non viene riportato specificamente il contenuto della domanda o eccezione asseritamente trascurata e non viene indicato l'atto processuale in cui essa è stata proposta o riproposta.
- Nel giudizio di responsabilità extracontrattuale, il nesso causale può essere escluso quando il danno derivi da un evento meteorologico eccezionale qualificabile come caso fortuito, che interrompa il collegamento tra la condotta del preteso responsabile e l'evento dannoso.
- La motivazione non è apparente quando il giudice espone un percorso logico-giuridico coerente fondato sulle risultanze istruttorie, anche se il ricorrente non ne condivida gli esiti.
- L'impugnazione non è ammissibile se difetta l'interesse concreto a censurare una statuizione che non incide su domande o eccezioni proprie della parte ricorrente.
- Ai fini del riparto dell'onere di allegazione nel ricorso per cassazione, il ricorrente deve consentire alla Corte il controllo immediato della ritualità e decisività della censura senza svolgere ricerche autonome negli atti di causa.
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