Cassazione Civile, Ordinanza n. 22827/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione tra una società controllata e la società committente per la fornitura di servizi relativi alla gestione del personale e delle paghe. Il lavoratore, formalmente dipendente della società appaltatrice, ha chiesto che fosse accertata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente, sostenendo che l'appalto fosse solo apparente o fraudolento e che in concreto egli operasse alle dipendenze funzionali e direttive della committente. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ravvisando la sottoposizione al potere direttivo e organizzativo della committente, l'assenza di una reale organizzazione autonoma di mezzi e lavoro in capo all'appaltatrice e la mera fornitura di manodopera. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'erronea ricostruzione del potere direttivo e per la mancata considerazione del fatto che il lavoratore avrebbe continuato a svolgere compiti per la propria datrice di lavoro; vizio di motivazione per asserita contraddittorietà delle risultanze istruttorie; violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 e nullità della sentenza e del procedimento per avere escluso, secondo la società, una reale organizzazione imprenditoriale dell'appaltatrice e per non avere considerato che la prestazione costituiva know-how distinto dalla manodopera.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva già esaminato i fatti rilevanti, motivando in modo congruo e giuridicamente corretto sulla sottoposizione del lavoratore alla direzione della committente e sulla natura fraudolenta dell'appalto, fondato essenzialmente sulla messa a disposizione di forza lavoro priva di autonoma organizzazione produttiva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore del solo controricorrente; nulla è stato disposto nei confronti della società intimata rimasta contumace. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina dell'appalto e per escludere che, nel caso concreto, l'appalto fosse genuino quando la prestazione si riduceva a mera fornitura di manodopera priva di organizzazione autonoma e di rischio d'impresa
la violazione può essere denunciata solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di piena prova a elementi che richiedevano apprezzamento critico; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio
non consente di censurare in cassazione la mera diversa lettura delle prove da parte del giudice di merito, salvo che siano state violate le regole legali di valutazione della prova
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento, ma la doglianza è stata ritenuta in sostanza meramente fattuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non ricorre quando i fatti storici siano comunque stati esaminati dal giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso
richiamata quale fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito: quando la censura mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove, il ricorso è inammissibile.
- In tema di appalto, la mancanza di una reale organizzazione autonoma dell'appaltatore, l'assenza di rischio d'impresa e la prevalenza della forza lavoro possono condurre a qualificare il rapporto come appalto non genuino o fraudolento, con possibile costituzione del rapporto in capo al committente.
- La prova della sottoposizione del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del committente può desumersi dall'assetto concreto della prestazione e dalla gestione effettiva di orario, ferie e modalità di lavoro, anche se formalmente tali atti risultino compiuti dall'appaltatore.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, l'assunzione fuori dai limiti legali di prove ufficiose o la violazione delle regole di prova legale; non basta lamentare una valutazione non condivisa del materiale istruttorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non sussiste se il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche attraverso la valutazione delle testimonianze.
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