Sentenza n. 1272/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di accesso alle misure di accoglienza per presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha riferito di essere entrato in Italia il 23 giugno 2024, di avere manifestato immediatamente alla Questura la volontà di chiedere protezione internazionale e di avere dichiarato il proprio stato di indigenza. La domanda è stata formalizzata mediante modello C/3 soltanto il 13 novembre 2025. La successiva istanza di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015 è stata dichiarata inammissibile dalla Prefettura, sulla base del superamento del termine di novanta giorni dall'ingresso previsto dall'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015. Il provvedimento ha inoltre richiamato l'assenza di situazioni di vulnerabilità documentate e il criterio di priorità previsto dall'art. 8, comma 2-bis, del medesimo decreto. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego e ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'accesso alle misure di accoglienza, nonché il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'annullamento del provvedimento. Ha ritenuto incompatibile con l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE l'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, nella parte in cui introduce un automatismo che esclude integralmente dall'accoglienza chi presenti la domanda oltre novanta giorni senza consentire una valutazione individuale, obiettiva, imparziale e proporzionata del caso concreto, né una graduazione o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza. In applicazione del principio di primazia del diritto dell'Unione, il giudice ha quindi disapplicato la norma interna incompatibile e annullato il provvedimento. Il richiamo all'assenza di vulnerabilità non è stato ritenuto autonomamente idoneo a sostenere l'atto, poiché la Prefettura aveva fondato la decisione sulla pretesa inammissibilità automatica derivante dal ritardo e non aveva svolto una completa istruttoria sui requisiti ulteriori, inclusa la vulnerabilità. Anche il richiamo alla priorità per i soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non giustifica l'esclusione, poiché tale priorità non incide sul principio per cui l'accoglienza deve essere garantita ai richiedenti protezione internazionale; resta applicabile anche l'art. 11 d.lgs. 142/2015 sulle misure straordinarie in caso di esaurimento dei posti ordinari. È stata respinta la domanda di accertamento del diritto all'immediato ingresso nel sistema di accoglienza, perché la Prefettura non aveva ancora esercitato compiutamente il potere e non aveva verificato tutti i requisiti previsti dall'art. 14 d.lgs. 142/2015. In forza dell'effetto conformativo, l'Amministrazione dovrà rinnovare l'istruttoria e verificare la sussistenza dei requisiti di legge. È stato escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, essendo sufficiente la diretta applicazione del principio di primazia e la disapplicazione della norma interna. Spese compensate; ammesso definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato con liquidazione dei compensi al difensore.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le relative condizioni, previo avviso alle parti.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale
Collega l'applicazione delle misure di accoglienza alla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE (...) non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine (...) di novanta giorni
È stato disapplicato perché introduce un'esclusione automatica e integrale dall'accoglienza incompatibile con l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE.
art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 25/2008
Prevede il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
art. 20, paragrafi 2 e 5, direttiva 2013/33/UE
Consente, in caso di ritardo non giustificato nella presentazione della domanda, la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, ma richiede una decisione individuale, obiettiva, imparziale, proporzionata e rispettosa di un tenore di vita dignitoso.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
La priorità accordata ai soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all'accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.
Continua a prevedere misure straordinarie in caso di temporaneo esaurimento dei posti disponibili nelle strutture ordinarie.
Richiede la verifica degli ulteriori presupposti per la concessione delle misure di accoglienza, inclusa la situazione di vulnerabilità.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
Impedisce al giudice di accertare definitivamente il diritto all'immediato ingresso nell'accoglienza quando l'Amministrazione non abbia ancora completato l'istruttoria e l'esercizio del potere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte.
Massime di principio
- L'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 deve essere disapplicato, per contrasto con l'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, nella parte in cui collega automaticamente alla presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale l'esclusione integrale dalle misure di accoglienza.
- Il ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale può giustificare, ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2013/33/UE, soltanto una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, adottata con decisione individuale, obiettiva, imparziale, proporzionata e motivata, garantendo comunque un tenore di vita dignitoso.
- La priorità accordata a determinate categorie di richiedenti protezione internazionale non può trasformarsi nell'esclusione degli altri richiedenti dal sistema di accoglienza; in caso di esaurimento dei posti ordinari devono essere considerate anche le misure straordinarie previste dalla legge.
- Il giudice amministrativo non può accertare il diritto all'immediato ingresso nelle misure di accoglienza quando l'Amministrazione non abbia ancora esercitato compiutamente il potere e verificato tutti i requisiti di legge; in tal caso può annullare il diniego e imporre la riedizione dell'istruttoria secondo l'effetto conformativo della sentenza.
- Quando il contrasto tra una disposizione nazionale e una norma dell'Unione europea direttamente rilevante è risolvibile mediante disapplicazione della norma interna incompatibile, non occorre disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
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