Cassazione Civile, Ordinanza n. 27706/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista incaricato della direzione dei lavori in un appalto pubblico per manutenzione di impianti elettrici e di illuminazione presso una facoltà universitaria chiedeva il pagamento dei compensi relativi a un determinato anno di attività, non ancora corrisposti dall’ateneo. Ottenuto un decreto ingiuntivo, l’università proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, l’invalidità della clausola di rinnovo tacito del contratto di appalto e la mancanza di un incarico scritto per il periodo successivo alla durata originaria del rapporto. In appello, la decisione di primo grado veniva riformata per l’assenza di un contratto d’opera professionale scritto tra le parti. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che sulla validità del rapporto e sul diritto al compenso si fosse formato un giudicato interno/esterno, derivante da una precedente sentenza del tribunale confermata in appello, che avrebbe già riconosciuto la validità ed efficacia del negozio inter partes. La Corte ha tuttavia rilevato che la sentenza impugnata non aveva esaminato alcuna eccezione di giudicato e che, comunque, il ricorrente non aveva allegato di aver ritualmente sollevato tale eccezione in appello: la mera produzione documentale della sentenza asseritamente passata in giudicato non basta a integrare un’eccezione, essendo necessaria una manifestazione non equivoca della volontà di far valere il giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tema del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di appello non fosse stato ritualmente eccepito dalla parte interessata; di conseguenza, la sentenza d’appello difforme sarebbe stata, al più, impugnabile con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il motivo era formulato come violazione di legge, ma non superava il rilievo preliminare di inammissibilità per mancata rituale deduzione dell'eccezione di giudicato.
il giudicato fa stato tra le parti, ma nel caso di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio la sua spendibilità in cassazione presuppone che sia stato ritualmente eccepito nel giudizio di merito.
la decisione difforme da un giudicato esterno non eccepito in appello è impugnabile con revocazione, non con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
la sola produzione della sentenza munita di attestazione non equivale, di per sé, a rituale eccezione di giudicato.
Massime di principio
- L'eccezione di giudicato, anche esterno e anche se formatosi nel corso del giudizio, richiede una manifestazione inequivoca della volontà della parte di avvalersene: la mera produzione del provvedimento non basta a integrarla.
- Se il giudicato esterno non è stato ritualmente eccepito nel giudizio di merito, la sentenza d'appello che lo contraddice non si impugna con ricorso per cassazione, ma con revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.
- Per dedurre utilmente in cassazione la violazione dell'art. 2909 c.c. occorre che il giudicato sia stato introdotto processualmente nel merito in modo rituale; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La produzione documentale di una decisione passata in giudicato, pur idonea a dimostrare il fatto storico del giudicato, non sostituisce l'eccezione di parte necessaria per devolvere la questione al giudice del merito.
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