Cassazione Penale, Sentenza n. 5394/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati di spaccio. Tre motivi: 1) contestazione della qualificazione della partecipazione come associazione criminale, sostenendo che al piu si tratterebbe di concorso in piu episodi di spaccio e non di appartenenza a un'organizzazione; 2) doglianza sulla presunta insufficienza e ambiguita delle intercettazioni e degli indizi rispetto ai singoli reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990; 3) censura relativa alla valutazione del pericolo di recidiva, lamentando che il lungo intervallo temporale tra l'ultimo episodio attribuito e l'applicazione della misura avrebbe dovuto ridimensionare le esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso per cassazione e stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse fornito una motivazione puntuale e priva di illogicita manifeste, avendo ricostruito struttura e ruoli del sodalizio, illustrato come le intercettazioni, lette nel loro contesto, non siano equivoche, e indicato elementi concreti (rapporti con altri indagati, lavoro presso il bar base logistica, andirivieni tra abitazione dove era custodita la droga e il bar, conversazione n. 17796 relativa alla custodia di stupefacente) che confermano il coinvolgimento nell'organizzazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il tempo trascorso non basti a neutralizzare la presunzione di pericolosita sociale ex art. 275, comma 3 c.p.p., soprattutto alla luce dei rapporti con Papaleo, soggetto di elevato spessore criminale legato alla 'ndrangheta. Conseguentemente e stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il ricorso e dunque respinto per inammissibilita.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74
Gli artt. 73 e 74 sono stati invocati per i reati di detenzione/spaccio di sostanze stupefacenti e per l'associazione finalizzata al traffico; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi gravi sia per i reati fine sia per l'associazione.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
L'art. 275 comma 3 (presunzione di pericolosita sociale) e stato utilizzato per giustificare le esigenze cautelari: la Corte ha ammesso che il decorso del tempo non ha sufficiente valenza per escludere la pericolosita, dato il contesto relazionale e la qualita criminale del referente Papaleo.
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Norma citata esclusivamente per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; non rilevante ai fini di merito della valutazione cautelare.
Massime di principio
- La qualifica di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti puo essere sostenuta non solo da gerarchie formali ma anche da elementi di contesto: base logistica, ruoli stabili, continui contatti e attivita coordinate tra piu soggetti.
- Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto generale e in connessione con altri elementi investigativi; frasi apparenti ambigue possono acquisire significato probatorio se inserite nel quadro complessivo delle attivita monitorate.
- Il solo decorso del tempo tra l'ultimo episodio contestato e l'applicazione della misura cautelare non e automaticamente idoneo a escludere il pericolo di recidiva o la pericolosita sociale; occorrono elementi specifici che neutralizzino la presunzione di pericolosita prevista dall'art. 275 c.p.p.
- In Cassazione non e sufficiente riprodurre pedissequamente le stesse argomentazioni gia valutate dalla giurisdizione di merito: il ricorso deve indicare specifiche violazioni di legge o illogicita manifeste nella motivazione per non essere dichiarato inammissibile.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari basate su indizi complessivi, la difesa dovrebbe proporre elementi nuovi o mostrare profili specifici di contraddizione nei rilievi probatori, non una mera rivalutazione degli stessi fatti.
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