Cassazione Penale, Sentenza n. 5298/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, pur riducendo la pena inflitta in primo grado per il reato di omissione di versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 453/1983, conv. L. n. 638/1983), aveva rigettato la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e aveva rifiutato la sostituzione della pena detentiva breve con la sanzione pecuniaria (art. 53 L. n. 689/1981). La ricorrente sosteneva che l'omissione fosse di modesta entità (circa 15.700 euro, poco più del 3% del totale dei contributi) e quindi rientrasse in art. 131-bis, e chiedeva la conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi relativi alla particolare tenuità (art. 131-bis), ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale secondo cui: i versamenti parziali successivi non possono essere computati per ritenere il fatto di particolare tenuità; la soglia di punibilità è valutata in termini assoluti e non percentuali, e l'omissione supera la soglia prevista. Ha invece accolto i motivi terzo e quarto relativi alla mancata ammissione della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (art. 53 L. n. 689/1981), ritenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente escluso la conversione motivando la decisione con la situazione di difficoltà economica della Bana. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della conversione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza è resa irrevocabile nella parte relativa alla condanna penale.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, decreto-legge n. 453 del 1983 (conv. L. n. 638/1983)
Norma sostanziale che incrimina l'omissione del versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro; la condotta della Bana è stata valutata alla stregua di tale disposizione
La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità: i versamenti successivi non sono rilevanti per scomputare l'omissione e la valutazione deve riferirsi all'importo assoluto omesso, non alla incidenza percentuale sul totale dei contributi
Consente, entro limiti prestabiliti, la sostituzione delle pene detentive brevi con la corrispondente pena pecuniaria; la Corte afferma che la conversione è discrezionale e può essere concessa anche a persone in difficoltà economica
art. 58, comma secondo, legge n. 689 del 1981
Richiamata per precisare che la prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (es. semidetenzione), non la pena pecuniaria
art. 71 legge n. 698 del 1981 e art. 660 cod. proc. pen.
Indicate come meccanismi che consentono, in caso di mancato adempimento della sanzione pecuniaria, la conversione in altra sanzione, rendendo quindi ingiustificata la negazione della sostituzione per il solo timore di futura insolvenza
Massime di principio
- I versamenti effettuati dopo la consumazione dell'illecito non possono essere computati per rientrare nella causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); il giudizio si fonda sull'entità assoluta dell'omissione al momento del fatto
- La soglia di punibilità per la particolare tenuità va valutata in termini assoluti: la percentuale rispetto al totale delle contribuzioni non è criterio rilevante e non può giustificare un diverso trattamento in favore dei grandi datori di lavoro
- La sostituzione della pena detentiva breve con la sanzione pecuniaria (art. 53 L. n. 689/1981) è di competenza discrezionale del giudice, ma non può essere esclusa automaticamente sulla base della difficoltà economica del condannato; l'esame deve considerare la normativa che prevede meccanismi per la conversione in caso di mancato pagamento
- Il rifiuto motivato unicamente dalla 'inadeguatezza' della conversione per la situazione di insolvenza futura è illegittimo quando non consideri gli strumenti di recupero previsti dalla legge; il giudice deve fornire motivazioni specifiche e concrete per negare la conversione
- In caso di annullamento parziale in cassazione che non incide sulla dichiarazione di responsabilità penale, la questione rimessa al giudice di rinvio va esaminata alla luce dei principi indicati dalla Corte di cassazione e senza pregiudizi derivanti dalla situazione economica del condannato
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