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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5296/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fini impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. h) della legge n. 157/1992 (esercizio della caccia con mezzi vietati, uso di richiamo elettroacustico). Ha sollevato due censure: (1) travisamento della prova dichiarativa lamentando che non risultava provato l'effettivo utilizzo del richiamo da parte di un terzo (Sernissi) e quindi la dedotta utilizzazione da parte del ricorrente; (2) illegittimità della confisca del fucile disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., poiché, secondo il ricorrente, la disciplina speciale della legge 157/1992 (art. 28, comma 2 e art. 30, comma 3) esclude la possibilità di confisca dell'arma se non nelle fattispecie espressamente previste.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo: dalle dichiarazioni testimoniali e dagli atti emergeva che il richiamo elettroacustico era stato effettivamente azionato e udibile dall'appostamento del Fini, quindi non ricorre travisamento della prova né motivo valido per rimettere in discussione la valutazione di merito. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato il principio di specialità secondo cui, in materia di reati venatori, la confisca delle armi detenute e portate legittimamente può essere disposta solo nei casi previsti dall'art. 28, comma 2, della legge n. 157/1992; non è ammesso aggirare tale disciplina richiamando l'art. 240 c.p. Pertanto la condanna penale (ammenda, risarcimento danni e spese) è stata confermata, mentre la confisca dell'arma è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. h)

    Norma che sanziona l'esercizio della caccia con mezzi vietati (ne fa parte l'uso di richiami elettroacustici): qui applicata per la condanna del ricorrente.

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, comma 2

    Disciplina speciale della confisca delle armi nei reati venatori: la confisca è consentita solo nelle ipotesi indicate dal comma 2; questa norma limita la possibilità di disporre confische diverse.

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 3

    "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi"

    Richiama il principio di specialità: la disciplina speciale della legge 157/1992 prevale e delimita l'applicazione delle norme generali in materia di armi.

  • codice penale, art. 240, primo comma

    Norma generale che consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato: la Corte ha escluso il suo utilizzo per aggirare la disciplina speciale della legge 157/1992 in tema di confisca delle armi.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. e) travisamento della prova dichiarativa; lett. b) violazione di norme di diritto (qui invocate rispetto alla confisca). La Corte ha ritenuto inammissibile la censura per travisamento e fondata quella sulla violazione della disciplina sulla confisca.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non rivaluta liberamente il merito probatorio: il travisamento della prova è sindacabile solo se il giudice ha basato la decisione su una prova inesistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso dalla realtà.
  • Le affermazioni testimoniali vanno lette nel loro contesto complessivo; estrapolazioni parziali non bastano a dimostrare un travisamento se il contenuto globale supporta la valutazione di merito.
  • In materia di reati venatori il principio di specialità prevale: la confisca delle armi legittimamente detenute e usate per reati di caccia è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 28, comma 2, legge 157/1992.
  • Non è lecito eludere una disciplina speciale richiamando norme generali (es. art. 240 c.p.) quando la legge speciale ha limitato espressamente gli effetti sanzionatori come la confisca.
  • Se si contesta l'effettivo uso di dispositivi vietati, occorre dimostrare l'assenza materiale di ogni elemento probatorio sull'uso; altrimenti la valutazione delle testimonianze resta competenza del giudice di merito.

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