Cassazione Penale, Sentenza n. 5304/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il "dominus" del traffico (Sofien Ben Bechir), separatamente giudicato, aveva escluso il coinvolgimento del ricorrente; nondimeno le decisioni di merito lo avrebbero ritenuto corresponsabile come se fosse stato chiamato in correità; (2) mancata risposta alla richiesta, in appello, di riconoscimento di un concorso anomalo (art. 116, comma 2, c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia effettivamente confutato il percorso argomentativo delle decisioni di merito, le quali hanno ricostruito una serie di condotte idonee a dimostrare il concorso nel reato (messa a disposizione di persona e mezzi di trasporto per rifornimenti e cessione, viaggio nei Paesi Bassi per consegna di 175.000 euro, condivisione di luoghi di deposito, sostegno e sicurezza al dominus). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'ipotesi di concorso anomalo sia implicito e logicamente coerente con la qualificazione del ricorrente come concorrente ex art. 110 c.p. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
La Corte ha interpretato l'art. 110 come integrato dalla prova delle condotte di agevolazione e collaborazione consapevole (anche implicita), non dalla mera connivenza passiva; è sufficiente un contributo che renda possibile o sicuro il compimento dell'illecito da parte dell'autore principale.
art. 81 capoverso cod. pen.
Richiamato quale parametro relativo alla determinazione della pena concorrente; la sentenza di merito ha applicato tale disciplina nel quadro della condanna per concorso nel reato.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti applicata per la condanna; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come reato previsto dal d.P.R. n. 309/1990.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
L'aggravante prevista dall'art. 80 è stata esplicitamente esclusa dalla sentenza di merito, come riportato nella motivazione oggetto di impugnazione.
art. 116, comma 2, cod. pen.
L'ipotesi di concorso anomalo prospettata dal ricorrente è stata ritenuta incompatibile con la qualificazione di concorrente ex art. 110; la Corte ha ritenuto sufficiente il convincimento motivato circa il concorso ordinario, per cui non occorreva un'analisi separata dell'ipotesi alternativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso, non ritenendo sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La mera esclusione di responsabilità formulata da un coimputato (anche se considerato dominus) non impedisce che, sulla base di un insieme probatorio coerente, si riconosca il concorso di un'altra persona se emergono comportamenti concreti di agevolazione o supporto.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso è valutata in base alla presenza di un contributo consapevole: comportamento passivo/silenzioso può essere connivenza, mentre la messa a disposizione di mezzi, luoghi, somme o la garanzia di "sicurezza" al titolare dell'attività illecita configurano concorso.
- In sede di cassazione, l'assenza di un confronto puntuale con la motivazione dei giudici di merito rende il ricorso vulnerabile: è necessario indicare profili specifici e spiegare perché la valutazione probatoria sarebbe contraddittoria o illogica.
- La mancata trattazione espressa di una deduzione difensiva in appello può considerarsi implicito rigetto quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la tesi difensiva; dunque non sempre serve una risposta formale a ogni argomento se la motivazione complessiva lo esclude.
- Per ottenere il riconoscimento di un concorso anomalo (art. 116 c.p.) occorre prospettare e dimostrare in modo chiaro quale diverso reato il soggetto avrebbe avuto in animo di commettere; non è sufficiente invocare l'istituto senza una ricostruzione alternativa credibile.
- In caso di ricorso infondato o inammissibile è prevedibile l'addebito delle spese e, ove sussistano le condizioni, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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