Cassazione Penale, Sentenza n. 5302/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità del giudizio di colpevolezza per mancanza dell'elemento soggettivo: Nofri avrebbe sparato credendo di colpire solo stormi di colombi e l'abbattimento dei piccioni protetti sarebbe stato involontario/errore scusabile; 2) nullità per difetto di motivazione sulle statuizioni civili: il Tribunale avrebbe liquidato il risarcimento in via equitativa senza spiegare in che modo l'abbattimento abbia arrecato pregiudizio concreto e senza indicare esborsi o danno d'immagine per la parte civile; 3) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento senza valutare le condizioni economiche dell'imputato, che risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato e con redditi limitati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non contestato il fatto materiale (18 piccioni abbattuti) e ha confermato la valutazione di responsabilità del Tribunale: le dichiarazioni dell'imputato non escludevano la colpa, specie considerando la sua esperienza venatoria e le osservazioni del testimone (guardia venatoria) che vide l'imputato mentre estraeva 18 esemplari dalla borsa. Sulla liquidazione del danno alla parte civile, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale: il danno non patrimoniale si liquida equitativamente e non richiede calcoli analitici, salvo mancanza totale di motivazione o incoerenza macroscopica, che qui non sussisteva; pertanto i 1.000 euro sono giustificati. Quanto alla subordinazione della sospensione condizionale al pagamento del risarcimento entro tre mesi, la Corte ha confermato che il giudice della cognizione non è tenuto ad accertare le condizioni economiche dell'imputato: la verifica dell'impossibilità di adempiere spetta al giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorso è rigettato, il condannato resta obbligato al pagamento del risarcimento e viene condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice penale, art. 81
Richiamato quale norma generale sul reato; nel contesto è richiamato come riferimento alle norme penali applicate al fatto
legge n. 157 del 1992, art. 18 e art. 30, comma 1, lett. h
Norme che tutelano specie faunistiche e vietano la caccia di talune specie; la Corte ha confermato che l'abbattimento di esemplari protetti integra la contravvenzione prevista dalla legge
decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata in relazione alle conclusioni depositate in Cassazione dalle parti; qui usata per riferire chi ha formulato le conclusioni (PM e difesa)
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione globale del materiale probatorio: le deduzioni che propongono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se il giudizio impugnato è sorretto da motivazione non illogica.
- La responsabilità per l'abbattimento di specie protette può fondarsi anche su colpa (negligenza) quando il soggetto, per la sua esperienza, non abbia adottato le cautele richieste a salvaguardia degli esemplari vietati alla caccia.
- La liquidazione del danno non patrimoniale in favore di associazioni che tutelano la fauna può avvenire in via equitativa: il giudice deve indicare i fatti e il percorso logico motivazionale, ma non è obbligato a fornire calcoli analitici dettagliati.
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo risarcitorio non impone al giudice della cognizione un accertamento delle condizioni economiche dell'imputato; l'eventuale impossibilità di adempiere deve essere valutata dal giudice dell'esecuzione.
- L'entità ridotta del risarcimento (es. 1.000 euro) può essere considerata esigibile anche nei confronti di soggetti non abbienti e non costituisce di per sé motivo sufficiente per escludere la subordinazione della sospensione condizionale.
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