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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5306/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: 1) deduzione di prescrizione per cessazione dell'attivita' edificatoria e rilascio del permesso in sanatoria del 2/7/2014, con la tesi che la sospensione dei lavori e la sanatoria avrebbero posto fine alla permanenza dei reati contestati (artt. 93, 94, 95 e 71 DPR 380/2001); 2) censura della motivazione del Tribunale che avrebbe escluso valore liberatorio alla dichiarazione congiunta dei committenti secondo cui Rossi avrebbe diretto solo i lavori autorizzati con il primo permesso n.91/2006, lamentando incoerenze rispetto all'assoluzione/estraneita' di altri coimputati; 3) richiesta di applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), sostenendo che l'intervento fosse di modesta entità e compatibile con i requisiti della tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: - Primo motivo: respinto come infondato. La Corte ha riaffermato che, nella materia antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia/progettazione e di inizio lavori senza preventiva autorizzazione sono reati di natura permanente: la consumazione perdura fino al deposito della documentazione, al termine dell'intervento, all'ottenimento dell'autorizzazione o alla demolizione. Nel caso di specie non risultano depositi attestanti la cessazione della permanenza; il permesso in sanatoria estingue le sole contravvenzioni urbanistiche ma non i reati previsti dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio, per cui la prescrizione non opera come dedotto dal ricorrente. - Secondo motivo: inammissibile per essere generico e fattuale; la Corte ha ritenuto logica e non viziata la valutazione del Tribunale sulle difformita' e sulla responsabilita' del Rossi. - Terzo motivo: inammissibile; la Corte ha confermato l'esclusione della causa di non punibilita' per particolare tenuità perche' l'offesa e' risultata grave e riguardante l'intero fabbricato, non compatibile con la qualificazione di tenuità. Conseguenze pratiche: resta confermata la sentenza di primo grado che aveva condannato Rossi a 1.500 euro di ammenda per le violazioni antisismiche (artt. 93,94,95 DPR 380/2001) e a 500 euro di ammenda per art.71 DPR 380/2001; era stato assolto per art.72 e dichiarato non doversi procedere per art.44 lett. b) in relazione al permesso in sanatoria; la Corte ha altresi' condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilita' del ricorso ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), artt. 93, 94, 95

    Le fattispecie antisismiche e di omessa presentazione dei progetti hanno natura di reati permanenti: la consumazione si protrae sino al deposito della documentazione, al termine dei lavori o all'ottenimento dell'autorizzazione; la permanenza puo' cessare anche con la demolizione delle opere.

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 71

    Sanziona specifiche violazioni edilizie; la Corte ha confermato la condanna relativa a violazioni connesse a strutture in cemento armato non eseguite in base a progetto esecutivo.

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 72

    Nel caso esaminato il Tribunale ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto rispetto alla contestazione formulata sotto questo capo.

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 36 (permesso in sanatoria)

    Il rilascio del permesso a costruire in sanatoria estingue le contravvenzioni urbanistiche previste dal T.U. dell'edilizia, ma non estingue le violazioni della normativa antisismica o delle norme sulle opere in conglomerato cementizio.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilita' per particolare tenuità non e' applicabile quando la gravità dell'offesa e la diffusione delle violazioni (es. su tutto l'edificio) escludono che l'illecito sia di particolare tenuità; la Corte ha ritenuto sussistente tale ostativo.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivi di cassazione)

    Norma sulla valutazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi manifestamente infondati e altri generici/fattuali, giustificando l'inammissibilita'.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la possibilita' di irrogare sanzioni pecuniarie e condannare al pagamento delle spese quando il ricorso e' dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.

  • Codice penale, artt. 157 e 158

    Richiamati in relazione alle censure di nullita' o vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondati o generici i rilievi attinenti a tali disposizioni.

Massime di principio

  • I reati connessi alla normativa antisismica e all'omessa presentazione dei progetti in materia edilizia sono spesso qualificati come reati permanenti: la consumazione dura fino all'adempimento formale (deposito, fine lavori o autorizzazione) o alla demolizione delle opere.
  • Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria estingue le sole contravvenzioni urbanistiche previste dal DPR 380/2001, ma non estingue automaticamente le violazioni della normativa antisismica o delle norme relative alle strutture in cemento armato.
  • Per interrompere la permanenza dell'illecito omissivo e far decorrere i termini di prescrizione occorre un comportamento formale idoneo, come il deposito della documentazione presso gli uffici competenti; la semplice sospensione dei lavori su iniziativa privata non e' sufficiente.
  • Le deduzioni generiche, prive di confronto puntuale con la motivazione di merito o basate su fatti non provati, rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione; i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuità (art.131-bis) non e' applicabile quando l'offesa e' grave o le difformità interessano l'intero fabbricato; va valutata la portata pratica e la diffusione dell'illecito.
  • Se il ricorso e' dichiarato inammissibile spetta al ricorrente il pagamento delle spese e può essere irrogata una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo responsabilità assente nella valutazione dell'inammissibilità.

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