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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07064/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto, con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, la condanna di un comune al pagamento di compensi professionali per l'attività svolta in due giudizi civili definiti favorevolmente per l'ente. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando compensi assai inferiori a quelli richiesti: per un giudizio aveva escluso i compensi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, applicando il minimo tariffario sul presupposto che la causa fosse stata trattata solo documentalmente e non fosse complessa; per l'altro aveva negato l'aumento del compenso per la difesa di più soggetti e aveva ritenuto congrua la liquidazione effettuata. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nei primi due ha censurato la liquidazione del compenso nel primo giudizio, sostenendo che la fase di trattazione include quella istruttoria e che la fase decisionale è dovuta anche senza memorie conclusionali o repliche, oltre a contestare l'applicazione dei minimi tariffari; nei terzi e quarti ha contestato la mancata maggiorazione per pluralità di parti assistite e la liquidazione sotto i minimi nell'altro giudizio. Il comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo da un lato che il compenso non fosse dovuto per mancanza di impegno di spesa nelle delibere, dall'altro che il compenso fosse già stato convenzionalmente pattuito e pagato, sicché non sarebbe stata legittima la liquidazione giudiziale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri, e ha rigettato il ricorso incidentale del comune. Ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Isernia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la liquidazione del compenso nel primo giudizio perché la fase di trattazione comprende anche l'eventuale attività istruttoria e il compenso per la fase decisionale spetta comunque anche in assenza di comparse conclusionali e memorie di replica. Ha invece ritenuto infondato il secondo giudizio di doglianza sull'aumento per pluralità di parti, perché tale maggiorazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed era stata motivatamente esclusa in considerazione della sostanziale identità delle questioni trattate. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso che la mancanza di un impegno di spesa renda nulla la deliberazione di conferimento dell'incarico per la partecipazione a controversie giudiziarie, e ha ritenuto insindacabile in cassazione l'interpretazione del giudice di merito secondo cui le delibere non contenevano una pattuizione definitiva del compenso, ma solo una previsione da determinare all'esito dell'attività svolta.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    utilizzato come base processuale per il ricorso introduttivo al tribunale in materia di compensi professionali

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato quale rito applicabile alla controversia per liquidazione di compensi professionali

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti rilasciata al difensore è stata considerata dal tribunale come forma scritta sufficiente

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato per la determinazione giudiziale del compenso professionale in difetto di accordo valido e definitivo

  • D.M. n. 55 del 2014

    la Corte ribadisce che prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprensiva dell'eventuale attività istruttoria, e che la fase decisionale va remunerata anche senza deposito di conclusionali e repliche

  • D.M. n. 37 del 2018

    richiamato quale norma modificativa del D.M. n. 55 del 2014 in tema di parametri forensi

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    comma 1; comma 4; comma 5, lett. d)

    la fase di trattazione assorbe l'istruttoria; la decisione dà diritto al compenso anche senza conclusionali/repliche; l'aumento per pluralità di assistiti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 191 t.u.e.l.

    invocato dal comune per sostenere la necessità dell'impegno di spesa, ma la Corte esclude che la mancanza di tale previsione determini nullità della delibera relativa al contenzioso

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato nel ricorso incidentale, senza accoglimento della censura

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati per contestare l'interpretazione delle delibere di conferimento dell'incarico, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infodata nei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel regime dei parametri forensi, la fase di trattazione ha carattere unitario e comprende anche l'eventuale attività istruttoria; il compenso per tale fase spetta anche quando l'attività istruttoria sia limitata al solo deposito di documenti.
  • La fase decisionale va remunerata anche se nel giudizio non siano state depositate comparse conclusionali e memorie di replica, perché essa ricomprende un insieme più ampio di attività finalizzate alla definizione del giudizio.
  • La maggiorazione del compenso per la difesa di più soggetti con la medesima posizione processuale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione apparente o della violazione dei criteri legali di liquidazione.
  • La mancanza, nelle deliberazioni dell'ente, di un preciso impegno di spesa non comporta automaticamente la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico difensivo per controversie giudiziarie, poiché il relativo onere economico è incerto e dipende dalla soccombenza.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria ricostruzione interpretativa a quella del giudice di merito quando la censura investe soltanto il risultato interpretativo e non indica la violazione dei canoni legali di ermeneutica.

Come è indicizzato

MaterieMandatoSpese di liteImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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