Sentenza del 24/08/2018 n. 22438 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Ricorso predisposto in originale telematico e notificato dal difensore via P.E.C. - Deposito di copia analogica - Vizi dell'attestazione di conformità del difensore - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
G. S.p.A. contestava la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l'aggiudicazione di una gara per il servizio di vigilanza antincendio e disposto il subentro di E.S. nel contratto. I motivi riguardavano il presunto superamento, da parte del giudice amministrativo, dei limiti della giurisdizione di legittimità, in violazione dei poteri riservati alla Pubblica Amministrazione e al legislatore. La questione di particolare importanza esaminata dalla Cassazione riguardava inoltre la procedibilità di un ricorso nativo digitale, notificato via PEC e depositato in copia analogica priva di attestazione di conformità o con attestazione non sottoscritta autograficamente.
La decisione
G. S.p.A. ha rinunciato al ricorso principale; la rinuncia, non necessitando dell'accettazione delle controparti, ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale di Eg. è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche in considerazione della transazione intervenuta tra le parti e dell'adesione di Eg. Le spese sono state integralmente compensate. Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui il ricorso nativo digitale depositato tempestivamente in copia analogica non è improcedibile se il controricorrente deposita una copia autenticata dal proprio difensore oppure non disconosce la conformità della copia all'originale notificato. Se il destinatario resta intimato, o disconosce la conformità, il ricorrente può regolarizzare mediante asseverazione depositata sino all'udienza pubblica o all'adunanza camerale; in mancanza, il ricorso diviene improcedibile.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Il termine di venti giorni resta essenziale per il deposito del ricorso. Tuttavia, nel caso particolare del ricorso nativo digitale notificato via PEC, la mancanza iniziale dell'attestazione di conformità non comporta automaticamente l'improcedibilità quando la conformità risulti comunque certa o sia successivamente regolarizzata nei limiti indicati dalla sentenza.
Consente alla Corte di Cassazione di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale; nel caso di atto nativo digitale, la firma digitale può soddisfare il requisito della sottoscrizione.
Legge n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter
Attribuisce al difensore il potere di attestare la conformità delle copie analogiche degli atti digitali notificati via PEC, nonché dei messaggi PEC e delle ricevute di accettazione e consegna. L'attestazione costituisce la modalità ordinaria per documentare in Cassazione la conformità dell'atto digitale.
D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 2, comma 6, 20, 23, comma 2
Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale si applicano, in quanto compatibili, anche al processo. Il documento informatico sottoscritto digitalmente ha efficacia equivalente alla scrittura privata sottoscritta; la copia analogica non autenticata si considera conforme se la parte destinataria, avendo l'originale digitale, non ne disconosce la conformità.
Consente al ricorrente, quando il destinatario della PEC rimane intimato, di depositare successivamente l'asseverazione di conformità fino all'udienza pubblica o all'adunanza camerale, senza necessità di notificazione alla controparte.
La transazione intervenuta tra le parti costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.
Art. 24 Cost., art. 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 Carta di Nizza
Le formalità processuali devono essere interpretate secondo ragionevolezza e proporzionalità, evitando sanzioni di improcedibilità quando la finalità della norma sia stata comunque raggiunta e non vi siano pregiudizi per il contraddittorio o ritardi apprezzabili.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito entro venti giorni resta imprescindibile; il deposito tempestivo della copia analogica deve quindi essere effettuato anche quando l'atto sia stato formato e notificato digitalmente.
- Per ridurre i rischi, il ricorrente deve depositare una copia analogica corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore, insieme alla documentazione PEC e alle relative attestazioni.
- La mancanza o il vizio dell'attestazione non determina automaticamente l'improcedibilità se il controricorrente deposita una copia autenticata oppure non contesta la conformità della copia all'originale digitale ricevuto.
- La non contestazione rileva solo nei confronti della parte che ha ricevuto l'originale digitale e che, pertanto, è concretamente in grado di verificarne la conformità.
- Se il destinatario resta intimato, il ricorrente può regolarizzare il deposito mediante asseverazione fino all'udienza o all'adunanza camerale; se il destinatario contesta la conformità, la regolarizzazione diventa necessaria.
- In presenza di più destinatari, il comportamento di uno soltanto non sana automaticamente la posizione rispetto agli altri: occorre verificare la condotta processuale di ciascun destinatario.
- La regolarizzazione non può compensare il mancato deposito tempestivo del ricorso: la copia deve essere stata comunque depositata entro il termine previsto, salvo i casi eccezionali in cui il documento sia già nella disponibilità della Corte.
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