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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16033/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 174, comma 8, C.d.S. nei confronti del conducente di un veicolo e, per connessione, dell'art. 174, comma 14, C.d.S. nei confronti della società proprietaria/impresa di trasporto, in relazione al Regolamento CE n. 561/2006 sulle interruzioni e i riposi del conducente. Gli opponenti avevano chiesto l'annullamento della sanzione sostenendo l'insussistenza dei fatti contestati. Il Comune, costituitosi, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Saluzzo, poiché la violazione era stata accertata nel territorio di Torino. Il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza; in appello, il tribunale aveva invece ritenuto competente Saluzzo in ragione della sede della società, e nel merito aveva annullato la sanzione, ritenendo non automaticamente responsabile l'impresa per il fatto del conducente e reputando insufficiente l'accertamento svolto sul verbale circa la formazione/informazione del conducente e l'organizzazione aziendale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con due censure: la prima sulla competenza territoriale, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio del luogo di accertamento della violazione, coincidente con Torino; la seconda sulla responsabilità della società, deducendo la violazione delle norme del Codice della strada e dei Regolamenti UE, per avere il tribunale escluso la responsabilità dell'impresa pur in presenza di un illecito che, secondo il ricorrente, graverebbe oggettivamente o quantomeno imporrebbe alla società di provare di avere correttamente informato e organizzato il lavoro del conducente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, in assenza di una disposizione derogatoria espressa, la competenza territoriale per l'opposizione a sanzione amministrativa va individuata nel luogo di accertamento dell'infrazione, che nel caso di specie era pacificamente Torino. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarato la competenza del Giudice di pace di Torino e rimesso le parti davanti a tale giudice, che dovrà provvedere anche sulle spese di merito e di legittimità all'esito finale della causa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 174, comma 8, C.d.S.

    La disposizione è richiamata come norma che punisce il conducente che non rispetta le prescrizioni in materia di interruzioni e riposi nella guida.

  • art. 174, comma 14, C.d.S.

    La disposizione è letta come norma che sanziona l'impresa di trasporto per la violazione delle prescrizioni del Regolamento CE n. 561/2006 e per la mancata tenuta dei documenti prescritti o la loro irregolarità.

  • art. 204 bis C.d.S.

    È evocato dal ricorrente quale norma in tema di opposizione a sanzione amministrativa e di competenza territoriale.

  • art. 7 D.Lgs. 150/2011

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che la competenza vada ancorata al luogo di accertamento della violazione.

  • art. 10 Regolamento CE n. 561/2006

    È richiamato per affermare che l'impresa deve organizzare, informare e controllare i conducenti in modo conforme alle regole sui tempi di guida e riposo.

  • art. 33 Regolamento CE n. 165/2014

    È menzionato nel motivo relativo alla responsabilità della società per gli obblighi documentali connessi al trasporto.

  • art. 17 L. 689/1981

    La Corte lo richiama per affermare che il luogo in cui si è commessa l'infrazione radica anche la competenza dell'autorità amministrativa che emette il provvedimento sanzionatorio.

  • art. 22 L. 689/1981

    È richiamato, in combinato con la disciplina successiva, quale base del criterio di competenza del giudice dell'opposizione alle sanzioni amministrative.

  • art. 6 D.Lgs. 150/2011

    È indicato come norma attualmente applicabile alla competenza del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 380 bis c.p.c. per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel primo e nel secondo motivo.

Massime di principio

  • In materia di opposizione a sanzioni amministrative, il criterio generale di competenza territoriale è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, salvo che la legge preveda espressamente un criterio derogatorio o che dagli atti emerga con certezza un diverso luogo di commissione del fatto.
  • Quando la condotta contestata presuppone una pluralità di obblighi o profili di responsabilità connessi all'esecuzione del fatto illecito, non è consentito sostituire in via astratta il criterio del luogo di accertamento con quello della sede dell'impresa o del centro organizzativo, se tale localizzazione non risulti in modo sicuro dagli atti.
  • La competenza del giudice dell'opposizione alle sanzioni amministrative si radica, di regola, nel luogo in cui l'infrazione è stata accertata, in quanto presuntivamente coincidente con quello di commissione dell'illecito, salvo prova contraria circa un diverso luogo di consumazione.
  • In presenza di un motivo di ricorso fondato sulla competenza territoriale, l'accoglimento di tale motivo comporta assorbimento delle ulteriori censure relative al merito della responsabilità sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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