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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18733/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 15/07/2024 che aveva confermato la condanna per bancarotta patrimoniale. Il ricorrente ha articolato otto motivi di ricorso denunciando, tra l'altro: violazione dell'art. 521 c.p.p. per mancata corrispondenza tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza (ruolo contestato: amministratore della 2D Trasporti vs ruolo ritenuto: amministratore di fatto/co‑gestore e comproprietario di società beneficiarie); mancata applicazione dell'art. 517 c.p.p. per fatti emersi in istruttoria; errata qualificazione e travisamento della prova (richiamo a norme civili come art. 2639 e successiva precisazione su art. 2634 c.c.); carenza del nesso causale tra le distrazioni e il fallimento (art. 40 c.p. e legge fallimentare artt. 216, 219); contestazione della mancata applicazione delle attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.) e della valutazione dell'aggravante del danno patrimoniale rilevante (art. 219 l. fall.); mancata valutazione della speciale tenuità e censura sulla determinazione della pena (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la condanna. La Corte ha ritenuto che: il fatto ritenuto in sentenza è sostanzialmente sovrapponibile a quello descritto nell'imputazione (la qualificazione come "amministratore di fatto" o "co‑gestore" è una diversa descrizione della posizione che non altera l'oggetto dell'imputazione); non sussisteva violazione del principio di corrispondenza ex art. 521 c.p.p.; non era necessario applicare l'art. 517 c.p.p. in relazione ai profili emersi in istruttoria e comunque il ricorrente non ha interesse a lamentare la mancata contestazione di un reato ulteriore; la ricostruzione di merito sulla qualità di amministratore di fatto e sul valore probatorio delle testimonianze e della consulenza tecnica è logica e non viziata; in tema di bancarotta patrimoniale non è necessaria la prova di un nesso causale diretto tra distrazioni e fallimento, è sufficiente il depauperamento dell'impresa; la richiesta di riqualificazione in reato di infedeltà societaria è contraria alla ricostruzione fattuale (mancanza di vantaggi compensativi certi); il diniego delle attenuanti generiche è giustificato dalla gravità e dalla persistenza della condotta e dall'assenza di elementi positivi rilevanti; l'aggravante di danno patrimoniale è correttamente applicata sulla base del valore complessivo delle distrazioni contestate (circa €139.753,70) e la speciale tenuità non è configurabile; la determinazione della pena è congruamente motivata. Pertanto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il Collegio ha ritenuto che non vi sia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la qualificazione formale del ruolo (es. amministratore di diritto vs amministratore di fatto) varia ma la condotta materiale addebitata rimane sovrapponibile e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto del processo.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 517 perché la nuova emersione di elementi in istruttoria non ha determinato un mutamento essenziale del fatto; inoltre non spetta all'imputato dolersi della mancata contestazione di un reato ulteriore.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa ma la Corte osserva che la questione era in realtà riferita alla normativa diversa (art. 2634 c.c.); comunque la giurisprudenza considera sufficiente un esercizio continuativo e significativo di poteri gestori per configurare l'amministratore di fatto.

  • art. 2634 cod. civ.

    La Corte ha respinto la richiesta di riqualificazione della fattispecie in delitto societario di infedeltà, ritenendo che non siano emersi vantaggi compensativi certi, congrui e proporzionati tali da escludere la natura distrattiva delle operazioni infra‑gruppo.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla causalità; la Corte ha ribadito che, per la bancarotta patrimoniale, non è necessaria la prova di un nesso causale diretto tra distrazioni e fallimento, bastando il depauperamento dell'impresa.

  • artt. 216 e 219 legge fallimentare

    L'art. 219 (circostanza aggravante) può essere applicato in base al valore complessivo dei beni distratti; la Corte ha confermato l'aggravante ritenendo il valore distratto non tenue.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    La Corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche: anche se i fatti sono antecedenti alla riforma che restringe l'efficacia dell'incensuratezza, il giudice poteva valutare l'incensuratezza come insufficiente in assenza di altri elementi favorevoli e alla luce della gravità e della persistenza della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    La motivazione della Corte territoriale sulla quantificazione della pena è ritenuta adeguata: aumento della pena giustificato dalle aggravanti e dal ruolo di particolare influenza dell'imputato; la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la scelta entro i limiti della forbice edittale.

Massime di principio

  • La variazione nella qualificazione formale del ruolo (es. amministratore di diritto vs amministratore di fatto) non invalida la sentenza se la condotta materiale imputata è sostanzialmente coincidente con l'imputazione e l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi sull'oggetto del processo.
  • La emersione in istruttoria di fatti o elementi che chiariscono meglio la posizione dell'imputato non obbliga automaticamente alla riqualificazione della imputazione ai sensi dell'art. 517 c.p.p., salvo che emerga un fatto radicalmente diverso che pregiudichi i diritti della difesa.
  • Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra le distrazioni e la dichiarazione di fallimento: è sufficiente provare il depauperamento dell'impresa e la destinazione delle risorse ad impieghi estranei.
  • Le operazioni infra‑gruppo possono non escludere la natura distrattiva se non risultano vantaggi compensativi certi, congrui e proporzionati a favore della società da cui sono stati sottratti i beni.
  • Dopo la riforma dell'art. 62‑bis la mera incensuratezza non basta per ottenere le attenuanti generiche; tuttavia, anche per reati commessi prima della riforma il giudice può motivare l'insufficienza dell'incensuratezza in assenza di altri elementi positivi.
  • La circostanza aggravante di cui all'art. 219 l. fall. si valuta sul valore complessivo dei beni distratti e non sulla misura del passivo globale; importi non trascurabili di beni distratti escludono la specialità di tenuità del danno.
  • La determinazione della pena deve essere motivata in relazione alla gravità del fatto, alle aggravanti e al ruolo del condannato; scostamenti contenuti dalla minima edittale sono ammissibili se adeguatamente giustificati.

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