Cassazione Civile, Ordinanza n. 01686/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario patrocinio)
La controversia
Nel giudizio di merito, un tribunale per i minorenni aveva dichiarato tardiva l'opposizione proposta contro il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La revoca era stata disposta con decreto del 27 dicembre 2019, comunicato al difensore il 31 dicembre 2019; l'opposizione era stata depositata il 30 gennaio 2020. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di tardività denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il tribunale aveva sì correttamente individuato nell'opposizione ex art. 170 il rimedio contro la revoca, ma aveva errato nel fissare il termine in venti giorni: tale termine, originariamente previsto dall'art. 170, sarebbe stato abrogato dalla novella del 2011, con conseguente applicazione del termine di trenta giorni, che nella specie sarebbe stato rispettato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il rimedio contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e che, a seguito dell'attrazione del procedimento nello schema del rito sommario, il termine per proporla è di trenta giorni, non di venti. Ne consegue che la declaratoria di tardività dell'opposizione era erronea. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale dei minorenni di Bolzano, in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel provvedimento impugnato, ma ritenuto non pertinente alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché concerne la revoca disposta nell'ambito del processo penale.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
È il rimedio ordinario e generale per contestare la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'opposizione va proposta entro trenta giorni.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
La novella ha abrogato il precedente termine di venti giorni previsto dall'art. 170, attratto la disciplina nel modello del rito sommario e reso applicabile il termine di trenta giorni.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della censura di legittimità, senza autonoma ratio decisoria nel testo riportato.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere adottata anche con la pronuncia che definisce il giudizio di merito; ciò non muta il regime impugnatorio, che resta quello dell'opposizione ex art. 170.
art. 34, comma 17, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
La sua soppressione del termine di venti giorni è stata valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale per ricondurre il rimedio al termine generale di trenta giorni.
art. 54, commi 1 e 4, L. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamato nel passaggio sulla questione di legittimità costituzionale definita dalla Corte costituzionale.
art. 76 Cost.
Parametro della questione di legittimità costituzionale richiamata in motivazione.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si propone ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e non con ricorso immediato per cassazione.
- Dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2011, il termine per proporre l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è di trenta giorni, in quanto il procedimento è ricondotto al modello del rito sommario.
- La qualificazione del provvedimento impugnato non dipende dalla forma con cui la revoca è adottata: anche se inserita nella decisione che definisce il merito, la revoca conserva il medesimo regime di impugnazione.
- La declaratoria di tardività dell'opposizione è erronea quando il ricorso sia stato proposto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o conoscenza del provvedimento, secondo il regime applicabile al rito sommario.
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