Cassazione Penale, Sentenza n. 7079/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame per presunta "inconsistenza logica della motivazione" e violazione dell'art.125 c.p.p., sostenendo di possedere un titolo abilitativo rumeno (BOTA) e documentazioni quali l'iscrizione all'Honourable Society of the Middle Temple che, secondo la difesa, gli consentirebbero di operare come avvocato nell'UE. Si contesta che la nozione di "inidoneità" sia priva di fondamento normativo e che l'apertura e l'uso di uno "studio legale" non possano integrare reato penale, essendo eventualmente materia disciplinare; inoltre si deduce la tutela del diritto di stabilimento e della libertà di prestazione Ue.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto non rientri nei casi consentiti di impugnazione in materia di sequestro preventivo e che la motivazione dell'ordinanza impugnata non sia carente. La Corte ha confermato l'applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni Unite civili e dalla giurisprudenza penale: il ricorrente non aveva titolo abilitante riconosciuto dall'autorità competente rumena (UNBR), la sua condotta di esercizio continuativo e l'apertura di uno "studio" integrano il fumus per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata per "inconsistenza logica"; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro ordinanze su sequestro è ammesso solo per violazione di legge e vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi
Norma incriminatrice dell'esercizio abusivo di una professione: la Corte ha ritenuto sussistente il fumus perché il ricorrente ha esercitato stabilmente l'attività forense senza titolo abilitante valido, anche tramite apertura di uno "studio"
Disciplina l'esercizio temporaneo e l'esercizio da parte di avvocati comunitari; per patrocinio giudiziale occasionale è necessaria la comunicazione formale all'Ordine territoriale (art. 9) e per l'esercizio stabile occorre l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo
D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (recepimento direttiva 98/5)
Ha introdotto nel diritto italiano la figura dell'avvocato 'stabilito' e le condizioni per l'iscrizione nella sezione speciale; riconosciuto il potere delle autorità nazionali di valutare e, se carenti i requisiti, negare l'iscrizione o procedere alla cancellazione
Direttiva 98/5/CE (e richiamo alla direttiva 77/249)
Finalità di facilitare l'esercizio permanente della professione in altro Stato membro; non regola l'accesso nazionale alla professione né permette elusioni delle normative nazionali di abilitazione
Sentenza Sezioni Unite civili n. 3706 del 29/01/2019
Sez. U civili, n. 3706 del 29/01/2019
Chiarisce che il titolo estero è sindacabile in termini di idoneità/validità tramite cooperazione interstatale (IMI) e che l'iscrizione come avvocato stabilito richiede il possesso del titolo abilitante rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine; le autorità nazionali possono controllare e cancellare iscrizioni prive dei requisiti
D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (richiamato)
Richiamato come possibile procedura di riconoscimento dei titoli esteri per l'esercizio della professione in Italia; l'inosservanza delle procedure può ostare all'esercizio difensivo
Massime di principio
- Un titolo professionale estero consente di operare in Italia solo se rilasciato o riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro di origine e se rispettate le condizioni di iscrizione previste dalla normativa italiana (iscrizione nella sezione speciale per avvocati stabiliti).
- L'esercizio continuativo e l'apertura di uno "studio legale" sul territorio nazionale sono elementi indicativi di stabilità e possono configurare esercizio abusivo se manca la formale abilitazione; la temporaneità richiede comunicazioni formali e talvolta collaborazione con un avvocato italiano.
- La mera appartenenza ad associazioni straniere o documenti alternativi (es. BOTA, Middle Temple) non sono automaticamente equipollenti al titolo riconosciuto dallo Stato di origine se quest'ultimo indica un organismo diverso come competente (es. UNBR per la Romania).
- In materia di sequestro preventivo la Corte di Cassazione ammette il ricorso soprattutto per violazione di legge o vizi motivazionali molto gravi; un motivo basato su 'inconsistenza logica' deve dimostrare carenze ricostruibili e radicali nella motivazione del giudice di merito.
- Esiste una distinzione tra profili disciplinari e penali: talune condotte possono essere sanzionate disciplinarmente, ma se ricorrono elementi di esercizio non autorizzato in modo stabile possono anche integrare responsabilità penale.
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