Cassazione Civile, Sentenza n. 18750/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione relativo ai valori dei cespiti per successione (decessore Lorenzo Giuseppino, 27/04/1984). In sostanza l'Agenzia deduceva la mala applicazione dell'art. 11, legge n. 880/1986 (riduzione del 30% per adesione) e chiedeva che si tenesse conto che l'avviso di accertamento precedente era divenuto definitivo per mancata impugnazione, rendendo possibile censurare l'avviso di liquidazione solo per vizi propri ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992. I controricorrenti eccepivano preliminarmente la tardività del ricorso in Cassazione, l'inesatta identificazione dell'ente ricorrente, la carenza di autosufficienza del ricorso, la mancata istanza di trattazione ex art. 75 d.lgs. 546/1992 e, nel merito, sostenevano che fosse ravvisabile un'adesione tacita all'art. 11 a seguito di pagamenti effettuati.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, assorbendo il secondo, ha cassato la decisione impugnata e ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti. Motivi principali: l'avviso di accertamento notificato nel 1987 era divenuto definitivo per mancata impugnazione e dunque l'avviso di liquidazione poteva essere censurato solo per vizi propri; non risultano né domanda né assenso dell'Ufficio per l'adesione ex art. 11 l. 880/1986 e i versamenti non basta-no a integrare un'adesione. Sono state respinte anche le eccezioni preliminari dei controricorrenti (tardività, inesatta indicazione della ricorrente, carenza di autosufficienza, omissione dell'istanza di trattazione). La Cassazione ha condannato i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia (liquidate in euro 8.000,00 per compensi); le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
art. 11, legge n. 880/1986
La norma prevede una riduzione del valore dei beni ereditati previa adesione dei contribuenti; l'adesione richiede una domanda dei contribuenti e l'accordo dell'Ufficio. Non può essere applicata automaticamente né ricavarsi per semplice effettuazione di versamenti.
art. 19, terzo comma, d.lgs. 546/1992
Se un avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione, gli atti successivi (es. avviso di liquidazione) sono impugnabili solo per i vizi propri e non sul merito già definito dall'accertamento divenuto definitivo.
art. 327 cod. proc. civ. (termini di impugnazione)
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività applicando la disciplina vigente al tempo dell'instaurazione del giudizio (termine lungo, un anno), non la riforma successiva.
La norma transitoria richiede l'istanza di trattazione per cause pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale; la Corte ricorda la necessità dell'avviso dell'onere per la decorrenza del termine e che l'eventuale fissazione dell'udienza prima della scadenza non determina in automatico nullità se non è decorso il termine.
art. 10 e art. 11, d.lgs. 546/1992
Le direzioni provinciali hanno legittimazione nei gradi di merito; in Cassazione la legittimazione spetta all'Agenzia delle Entrate nella sua rappresentanza centrale (Avvocatura dello Stato).
art. 366 c.p.c. (contenuti del ricorso per cassazione)
Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; tuttavia il requisito non va applicato in modo eccessivamente formalistico quando il ricorso indichi in modo puntuale il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza negli atti di merito.
art. 34, 42, 45 DPR 633/1972 (richiamati nel ricorso)
Citati nel primo motivo di ricorso iniziale; la sentenza si focalizza tuttavia sulla corretta applicazione dell'art. 11 l. 880/1986 e sul carattere definitivo dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione, gli atti successivi che si limitano a liquidare o a dettagliare l'effetto di quell'accertamento possono essere censurati solo per vizi propri; non è consentito rimettere in discussione il merito già definito.
- La riduzione prevista dall'art. 11, l. 880/1986 (o analoghe misure agevolative che richiedono adesione) richiede una formale domanda dei contribuenti e l'accordo dell'Ufficio: pagamenti successivi non costituiscono di per sé adesione tacita.
- In Cassazione la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate è attribuita all'ente centrale e alla sua rappresentanza tramite l'Avvocatura dello Stato; le censure sulla mera indicazione dell'ufficio proponente sono difficilmente fondate se il ricorso è stato effettivamente promosso dall'Agenzia centrale.
- I requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione non devono essere applicati in modo formalistico quando il ricorso espone chiaramente i profili di diritto e richiama gli atti di merito presenti nel fascicolo.
- Le eccezioni procedurali (termine, istanza di trattazione ex art. 75, ecc.) devono essere specificamente documentate: eccezioni generiche e non provate sono destinate a essere respinte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 18681/2024 del 09/07/2024
- Sentenza civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 18683/2024 del 09/07/2024
- Sentenza civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 18686/2024 del 09/07/2024
- Sentenza civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 18689/2024 del 09/07/2024
- Sentenza civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 18692/2024 del 09/07/2024
- Sentenza civile · 9 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 18702/2024 del 09/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →