Sentenza n. 84/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria a fonte della diffida avente ad oggetto la conclusione del procedimento funzionale al conferimento dell’incarico quinquennale di Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale “Terapia del dolore”, Dipartimento di Neuroscienze, di cui all’Avviso indetto con deliberazione n. 104 del 19 febbraio 2024 ai sensi del C.C.N.L. Dirigenza Area Sanitaria triennio 2019/2021; - e, conseguentemente, dell’obbligo di provvedere al conferimento dell’incarico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'azienda ospedaliera sulla conclusione della procedura selettiva interna per il conferimento dell'incarico quinquennale di Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale "Terapia del Dolore"
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente medico già in servizio a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l'azienda ospedaliera, aveva partecipato a una selezione interna per soli titoli, basata sulla valutazione comparativa dei curricula, finalizzata al conferimento di un incarico quinquennale di responsabile di struttura semplice dipartimentale. Dopo il completamento della valutazione comparativa, l'amministrazione non aveva concluso il procedimento, giustificando l'inerzia con la necessità di definire preventivamente la ripartizione dei fondi contrattuali destinati ai nuovi incarichi dirigenziali. Il ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, l'ordine di provvedere al conferimento dell'incarico e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. Ha sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, prospettando la natura concorsuale della selezione. L'azienda ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito di un rapporto di lavoro già costituito. In subordine, ha dedotto la cessazione della materia del contendere, poiché con deliberazione del 18 dicembre 2025 aveva conferito al ricorrente l'incarico richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto decisiva la natura della procedura: selezione interna riservata a dirigenti medici già dipendenti, senza partecipazione di soggetti esterni, priva di prove concorsuali e fondata sulla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale, diretta al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale e non a una progressione verticale o all'assunzione. La previsione preventiva di criteri di valutazione e l'individuazione comparativa di un candidato non trasformano la procedura in un concorso pubblico, poiché servono a garantire trasparenza e imparzialità anche nell'attività dell'amministrazione quale datore di lavoro privato. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali spettano al giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa prevista dal comma 4 riguarda invece le procedure concorsuali per l'assunzione, fattispecie non ricorrente perché il dirigente era già stato assunto mediante concorso. Il TAR ha inoltre precisato che il contrasto interpretativo richiamato dal ricorrente, relativo agli incarichi di direzione di struttura complessa, non incide sulle procedure per incarichi di struttura semplice. La richiesta di rinvio è stata respinta perché gli atti già prodotti consentivano di decidere la questione di giurisdizione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'azione avverso il silenzio, ma non consente al giudice amministrativo di conoscere una controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria.
Prevede il rito speciale per l'azione contro il silenzio; il rito non modifica il riparto sostanziale di giurisdizione.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, salvaguardando gli effetti sostanziali e processuali della domanda se questa è riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 15, comma 1, d.lgs. 502/1992
Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali.
La disciplina degli incarichi dirigenziali sanitari distingue le responsabilità e gli incarichi nell'ambito di un ruolo dirigenziale già costituito, senza implicare necessariamente una nuova assunzione o una progressione di carriera.
art. 15, comma 7-quater, d.lgs. 502/1992
L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
Il conferimento dell'incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale riguarda un dirigente già appartenente al ruolo sanitario e costituisce assegnazione di un incarico temporaneo, non procedura di assunzione.
art. 23, commi 3, 9 e 10, CCNL Dirigenza Area Sanità 2019-2021
Prevede la formulazione preventiva dei criteri aziendali e l'emissione di un avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa; tali elementi non attribuiscono alla procedura natura concorsuale pubblica.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale.
La giurisdizione ordinaria comprende le controversie sul conferimento e sulla mancata conclusione delle procedure interne finalizzate all'assegnazione di incarichi dirigenziali a dipendenti già assunti.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Riserva al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici; la riserva non si applica alla selezione interna per un incarico dirigenziale temporaneo di un dirigente già assunto.
Massime di principio
- La selezione interna, riservata a dipendenti già assunti e finalizzata al conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale, non costituisce procedura concorsuale per l'assunzione ai fini dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, anche quando preveda una valutazione comparativa dei curricula, criteri predeterminati e l'individuazione di un candidato migliore.
- Le controversie relative allo svolgimento o alla mancata conclusione della procedura per il conferimento di un incarico di responsabile di struttura semplice dipartimentale a un dirigente medico già in servizio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001.
- La previsione di criteri ex ante e di una comparazione tra candidati, nelle selezioni interne per incarichi dirigenziali, assolve a esigenze di trasparenza e imparzialità dell'amministrazione-datore di lavoro, ma non muta la natura privatistica della controversia né radica la giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici non si estende alle procedure interne di assegnazione di incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano già acquisito la qualifica dirigenziale mediante concorso pubblico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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