Cassazione Civile, Ordinanza n. 08302/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una proprietaria di fondo confinante per ottenere la declaratoria di illegittimità di opere edilizie realizzate sul fondo vicino, ritenute in violazione del vincolo di inedificabilità, delle distanze legali e tali da determinare sconfinamento sul terreno di sua proprietà, oltre a riduzione della panoramicità e aperture di vedute e terrazze a distanza inferiore al minimo legale. Il convenuto originario aveva svolto domanda riconvenzionale ex art. 938 c.c. per l'acquisto della porzione di fondo eventualmente occupata dalla costruzione. Dopo vari eventi interruttivi e riassunzioni, una discendente del convenuto è stata chiamata in causa e poi ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna alla demolizione della parte dell'edificio insistente sul fondo altrui, all'eliminazione o arretramento delle vedute illegali e al risarcimento dei danni. Con i quattro motivi di ricorso si denunciava: 1) violazione delle norme sulla successione nel processo e sull'interruzione, sostenendo che la ricorrente fosse mera legataria/successore a titolo particolare e non erede, con conseguente inefficacia nei suoi confronti della prima riassunzione e erronea declaratoria di contumacia; 2) erronea applicazione delle norme sull'accettazione dell'eredità e omessa rimessione in termini per la rinnovazione dell'istruttoria; 3) violazione del contraddittorio e nullità degli atti successivi alla prima riassunzione per inesistenza della notifica nei suoi confronti; 4) violazione dell'art. 107 c.p.c. per essere stata chiamata in causa come terzo pur essendo già stata ritenuta contumace. La ricorrente sosteneva inoltre che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere provata la proprietà della controparte e nel negare la prescrizione quinquennale del danno da perdita di panoramicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di vizio motivazionale, perché la motivazione della sentenza impugnata era esistente e comprensibile secondo i canoni elaborati dalle Sezioni Unite. Nel merito ha giudicato infondate le doglianze sulla successione nel processo: ha confermato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può essere chiamato in causa o intervenire nel processo, anche per ordine del giudice, senza che ciò renda invalida l'istruttoria già svolta prima della sua costituzione; ha inoltre escluso che si fosse verificata una nullità del contraddittorio. La sentenza d'appello è stata reputata conforme ai principi in tema di art. 111 c.p.c. e di partecipazione del successore a titolo particolare. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 303, secondo comma, c.p.c.
La riassunzione del processo interrotto è stata ritenuta idonea a proseguire il giudizio nei confronti dei soggetti individuati secondo le regole processuali, senza determinare la nullità lamentata dalla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una violazione delle regole sulla successione nel processo tale da invalidare gli atti già compiuti.
Il processo prosegue tra le parti originarie; il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se del caso, la sentenza pronunciata contro il dante causa produce effetti anche nei suoi confronti secondo i limiti di legge.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la qualificazione della ricorrente come legataria e non erede, ma non è stato accolto.
Richiamato per la distinzione tra istituzione ereditaria e legato; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura ai fini dell'esito.
Norme richiamate dalla ricorrente in tema successorio, senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'applicazione delle norme sull'accettazione dell'eredità; la censura è stata respinta.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha condiviso la prospettazione difensiva.
Richiamato per sostenere la natura di legato e la successione a titolo particolare; la Corte ha escluso che la qualificazione processuale della ricorrente rendesse invalida la decisione.
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha escluso la sua violazione.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha escluso che vi fosse stata lesione del contraddittorio o del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per censurare la pretesa nullità processuale; la Corte ha respinto la doglianza.
Richiamato dalla ricorrente sul principio di estensione della nullità; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità derivata.
La chiamata in causa del successore a titolo particolare disposta dal giudice è stata ritenuta legittima e compatibile con la prosecuzione del processo.
Richiamato nella domanda riconvenzionale del convenuto originario per l'ipotesi di occupazione di suolo altrui da parte dell'edificio.
Richiamato per contestare la prova della proprietà dell'attrice; la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta e non necessaria la probatio diabolica tipica della rivendicazione.
La Corte ha escluso che l'azione proposta fosse una rivendicazione, con conseguente inapplicabilità del relativo regime probatorio rigoroso.
È stata qualificata come azione per violazione delle distanze legali tra costruzioni, cui si collegava anche il danno da riduzione della panoramicità.
Richiamato per la prescrizione quinquennale del danno; la Corte ha escluso la prescrizione perché la violazione delle distanze integra un illecito permanente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel processo successorio, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può essere chiamato in causa o intervenire, ma la sua partecipazione non rende invalida l'istruttoria già compiuta prima della sua costituzione; egli deve utilizzare i propri mezzi difensivi per contrastare le prove già acquisite.
- La riassunzione del processo interrotto e la successiva chiamata del successore a titolo particolare non determinano di per sé nullità degli atti, se il contraddittorio risulta comunque instaurato e la parte chiamata ha avuto modo di difendersi.
- In materia di distanze legali tra costruzioni, l'azione diretta a far accertare lo sconfinamento e a ottenere la demolizione o l'arretramento dell'opera non va confusa con la rivendicazione, con conseguente diverso regime probatorio rispetto alla probatio diabolica.
- Per l'azione volta a far valere la violazione delle distanze e lo sconfinamento, la prova della titolarità del fondo può risultare da documentazione successoria e catastale/descrittiva idonea a individuare il bene, senza necessità di provare la proprietà con il rigore richiesto dall'azione di rivendica.
- La violazione delle distanze legali e la lesione della panoramicità configurano un illecito permanente: la prescrizione del danno non decorre dalla realizzazione dell'opera, ma dalla cessazione della permanenza dell'illecito, salvo gli effetti dell'eventuale usucapione del diritto a mantenere la costruzione.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
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