Cassazione Civile, Ordinanza n. 03046/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso un'intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di sanzioni da violazioni del codice della strada irrogate da due enti impositori. Il ricorrente deduceva di non avere mai ricevuto i verbali di accertamento sottostanti ad alcune cartelle indicate nell'intimazione e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività rispetto al termine di 30 giorni dalla notifica dell'intimazione; il tribunale, in appello, aveva rigettato il gravame rilevando la genericità dei motivi e l'assenza di un'adeguata illustrazione della tempestività dell'opposizione. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 28 l. n. 689/1981, sostenendo che il tribunale non aveva accertato la prescrizione dei crediti e che, per alcune cartelle, mancavano prova della notifica dei verbali e delle cartelle stesse, mentre per altre le notifiche erano nulle; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per asserito superamento dei massimi tariffari nella liquidazione delle spese; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., per avere il tribunale reputato generico il motivo di appello sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non rispettasse l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l'esposizione dei fatti processuali e sostanziali era lacunosa e non consentiva di comprendere con immediatezza l'esatto perimetro della controversia e delle doglianze già proposte nei gradi di merito. In particolare, la narrazione del ricorso non chiariva con sufficiente precisione quante e quali cartelle fossero state effettivamente contestate, a fronte della divergenza tra le indicazioni del ricorso, quelle del controricorso e quelle dell'avviso di intimazione. La Corte ha richiamato la funzione del requisito di esposizione sommaria dei fatti, cioè permettere la percezione immediata del fatto sostanziale e processuale e consentire la valutazione della vitalità delle questioni impugnate. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese in favore dell'agente della riscossione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione esecutiva utilizzato per contestare l'intimazione di pagamento.
art. 28 della legge n. 689/1981
richiamato come norma sulla prescrizione delle sanzioni amministrative, invocata dal ricorrente per sostenere l'estinzione dei crediti.
invocato per lamentare omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato per contestare la valutazione del materiale istruttorio e documentale.
richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
invocato in relazione alla condanna alle spese di lite.
richiamato per contestare la liquidazione dei compensi professionali oltre i massimi tariffari dedotti dal ricorrente.
richiamato in relazione all'interpretazione del contenuto dell'atto di appello e delle doglianze sulla prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo ritiene violato perché l'esposizione dei fatti è insufficiente e lacunosa, tale da impedire la comprensione immediata della vicenda e dei motivi effettivamente dedotti.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria ma chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere immediatamente l'oggetto della controversia e di valutare la pertinenza e la vitalità delle censure.
- L'insufficiente esposizione dei fatti, quando impedisce di individuare con precisione il perimetro delle doglianze e di verificare se le questioni siano ancora deducibili o coperte da giudicato interno, determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- In sede di legittimità la Corte non può essere chiamata a ricercare e selezionare autonomamente i fatti rilevanti del processo: tale attività incombe sul ricorrente, che deve costruire un atto autosufficiente sotto il profilo espositivo.
- La censura di omessa pronuncia o di errata valutazione della prescrizione non può superare il vaglio di ammissibilità se il ricorso non ricostruisce in modo puntuale quali atti, cartelle o poste creditorie siano stati tempestivamente e specificamente contestati nei gradi di merito.
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