Cassazione Civile, Ordinanza n. 13617/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di una rilevante esposizione derivante da più rapporti di conto corrente, conti anticipi, operazioni su fatture e Ri.Ba. insolute, oltre che da un contratto Cartasi, tutti riferiti a una società poi fallita. I ricorrenti, fideiussori solidali fino a concorrenza di un importo massimo garantito, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo, in sintesi, l’insufficienza o l’erroneità della prova del credito e la mancata dimostrazione della regolare documentazione bancaria, contestando anche la correttezza della consulenza tecnica d’ufficio richiesta nel merito. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione, ritenendo provata l’esistenza del credito tramite estratti conto, contratti e ulteriore documentazione, nonché non specifiche le contestazioni dei debitori. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB, assumendo che il decreto fosse stato emesso sulla base di un estratto saldaconti non idoneo e che mancasse prova dell’invio degli estratti conto; 2) violazione degli artt. 1832 e 2697 c.c., sostenendo che la banca non avesse provato adeguatamente il credito e che gli estratti conto fossero stati contestati; 3) violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., censurando il diniego di CTU e il riferimento, nella motivazione, all’onere di allegare i fatti primari a base dell’accertamento tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò che rileva è la prova del credito offerta nella fase di opposizione; inoltre la censura contrastava con quanto accertato in sentenza circa il deposito di un estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare apprezzamenti di merito sulla sufficienza del materiale probatorio e perché le doglianze erano generiche, non specifiche, e non idonee a trasformare in violazione di legge la critica alla ricostruzione dei fatti. Il terzo motivo è stato respinto perché la CTU non può supplire alla mancanza di allegazione e prova dei fatti primari e può essere negata se l’istanza ha carattere esplorativo; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente escluso la consulenza in presenza di contestazioni non specifiche e di documentazione contabile ritenuta sufficiente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ai fini dell’ingiunzione, la critica alla documentazione posta a base del ricorso monitorio non è decisiva quando la prova del credito sia poi fornita nel giudizio di opposizione.
l’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili del dirigente della banca, con attestazione di verità, liquidità ed esigibilità, è idoneo a corredo della domanda monitoria.
la contestazione degli estratti conto è stata ritenuta, nel caso concreto, generica e quindi insufficiente a incidere sull’apprezzamento del giudice di merito.
l’onere probatorio resta a carico di chi agisce o contesta, ma la critica in cassazione non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio.
la consulenza tecnica ha funzione ausiliaria e non può essere utilizzata per supplire alla mancanza di prova delle parti.
il giudice può negare la CTU quando richiesta in modo esplorativo e non sorretta da un adeguato substrato fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la validità della prova del credito va valutata con riferimento al materiale prodotto nella fase di opposizione: eventuali criticità della documentazione monitoria non sono decisive se il credito risulta poi provato nel merito.
- La contestazione di estratti conto e poste contabili deve essere specifica: non è sufficiente una mera negazione generica della congruità degli addebiti o della debenza degli interessi e delle commissioni.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l’accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite.
- La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce mezzo per colmare lacune probatorie della parte: è legittimo il suo diniego quando l’istanza abbia finalità esplorative e manchi un principio di prova sui fatti allegati.
- L’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, se prodotto con le relative attestazioni, può integrare idonea documentazione a sostegno della domanda monitoria e della prova del credito bancario.
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