Cassazione Penale, Sentenza n. 35879/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Brindisi, con sentenza del 1° aprile 2022, confermata dalla Corte di appello di Lecce il 4 dicembre 2025, per il delitto di occultamento di documenti contabili, contestato in concorso e continuazione ai sensi degli artt. 110 e 81, secondo comma, c.p. e dell’art. 10 d.lgs. n. 74/2000. Secondo l’accertamento di merito, egli era amministratore di diritto di una società e amministratore di fatto di un’altra, costituita a supporto della prima; le società intrattenevano intensi rapporti commerciali e la seconda aveva emesso e ricevuto fatture, anche in regime di reverse charge, per gli anni 2014-2015. La verifica fiscale, iniziata il 18 luglio 2016 e conclusa il 10 novembre 2016, aveva rilevato l’assenza della documentazione contabile necessaria e l’evasione totale per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014. La condotta di occultamento era stata ritenuta permanente per il periodo 2011-2015. L’imputato ha proposto sei motivi: (1) ha contestato che la mancata consegna della documentazione integrasse occultamento penalmente rilevante, sostenendo che non fosse provata la precedente formazione e conservazione delle fatture e prospettando, al più, l’illecito amministrativo; (2) ha negato il dolo specifico di evasione e dedotto, con riferimento ai singoli anni, l’assenza di evasione o di fatture e la prescrizione; (3) ha denunciato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste addetto alla contabilità, perché assunto senza le garanzie dell’art. 63, comma 2, c.p.p., sul presupposto che fosse indagabile o imputabile per reati connessi; (4) ha contestato la valutazione delle prove sulla propria qualità di amministratore di fatto e sulla durata del ruolo; (5) ha censurato l’individuazione della data di consumazione del reato e la conseguente applicazione retroattiva della disciplina più sfavorevole introdotta dal d.lgs. n. 158/2015; (6) ha contestato la pena di due anni e tre mesi di reclusione e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto non illogica la conclusione di merito secondo cui la comprovata emissione delle fatture attestava la formazione e disponibilità della contabilità e, in presenza della sua successiva indisponibilità e del fine di evasione, era configurabile l’occultamento penalmente rilevante, distinto dall’illecito amministrativo relativo a documenti non tenuti o non conservati secondo le prescrizioni o non esibiti. Ha giudicato infondati i rilievi sul dolo specifico, desumibile dal comportamento complessivo e dalla mancata collaborazione alla ricostruzione dei redditi; l’assoluzione per altri reati tributari non escludeva la responsabilità per l’occultamento, autonomamente contestato per il periodo 2011-2015. Ha escluso la violazione dell’art. 63, comma 2, c.p.p., non essendo emersi elementi di reità a carico del teste, e ha ritenuto che le censure sulla qualifica di amministratore di fatto e sulle testimonianze sollecitassero una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, senza confutare la motivazione delle sentenze. Ha confermato che il reato permanente si era consumato alla conclusione della verifica fiscale, il 10 novembre 2016, e ha perciò escluso sia la prescrizione sia l’applicabilità della disciplina anteriore al d.lgs. n. 158/2015. Ha infine ritenuto adeguatamente motivati la pena di due anni e tre mesi di reclusione e il diniego delle attenuanti generiche. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La distruzione e l’occultamento dei documenti contabili sono funzionali all’evasione fiscale e integrano un reato comune (Sez. 3, n. 33820 del 13/11/2020, nell'eliminazione della documentazione o nella sua alterazione con cancellature o abrasioni, condotta istantanea che si consuma immediatamente, e, nel caso di occultamento, nella temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il materiale nascondimento, condotta permanente (Sez. 3, n. 46049 del 28/03/2018, Carestia, Rv. 274697 - 02), che si consuma al termine dell’accertamento tributario (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669-01; Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340).
L’occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti contabili e costituisce condotta permanente, che si consuma alla conclusione dell’accertamento tributario. Il delitto richiede il fine di evasione e si distingue dall’illecito amministrativo relativo alla mancata tenuta, conservazione conforme o esibizione dei documenti.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
Nell’illecito amministrativo, invece, è esclusa la finalità di evasione e i documenti non sono tenuti o non sono conservati secondo le prescrizioni (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997) o non sono esibiti, perché ci si rifiuta o si dichiara di non possederli, o sono sottratti all’ispezione (art. 9, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997), dunque esistono, ma presentano irregolarità o non sono stati messi a disposizione dei verificatori.
La violazione amministrativa riguarda documenti esistenti ma non tenuti o conservati secondo le prescrizioni, senza finalità di evasione; non coincide con il delitto di occultamento.
art. 9, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
Nell’illecito amministrativo, invece, è esclusa la finalità di evasione e i documenti non sono tenuti o non sono conservati secondo le prescrizioni (art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997) o non sono esibiti, perché ci si rifiuta o si dichiara di non possederli, o sono sottratti all’ispezione (art. 9, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997), dunque esistono, ma presentano irregolarità o non sono stati messi a disposizione dei verificatori.
La mancata esibizione o la sottrazione dei documenti all’ispezione ricade nell’illecito amministrativo descritto dalla norma quando, in assenza del fine di evasione, i documenti esistono ma non sono messi a disposizione dei verificatori.
Già la Corte di appello aveva evidenziato che non erano emersi elementi di reità a carico del Galiano, perché era un mero addetto alla contabilità interna delle società con funzioni di raccordo con i commercialisti esterni, quindi oggettivamente non responsabile né dei reati di cui agli art. 2 e 8 né, a maggior ragione, del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, donde l’esclusione della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Le garanzie previste per le dichiarazioni di una persona da sentire come indagata non risultano violate quando, in base agli elementi acquisiti, il dichiarante non è oggettivamente responsabile dei reati rispetto ai quali si invoca la garanzia.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone, dunque, che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589).
La manifesta illogicità deducibile in cassazione ricorre solo se la ricostruzione alternativa del ricorrente è inconfutabile, non quando costituisce soltanto una diversa ipotesi rispetto a quella motivatamente accolta dal giudice di merito.
La motivazione della sentenza di secondo grado che, sulla scia di quella di primo grado, ha evidenziato in modo logico e completo l’adeguatezza della pena irrogata di anni 2 e mesi 3 di reclusione con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e ha confermato il diniego delle circostanze generiche in assenza di elementi positivamente valutabili e in presenza invece di una condotta stimata grave perché realizzata nel contesto di un gruppo di società.
La pena è adeguatamente motivata quando la sua determinazione è ricondotta ai criteri dell’art. 133 c.p.; il diniego delle attenuanti generiche può essere confermato in assenza di elementi positivamente valutabili e in presenza di una condotta ritenuta grave.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La sentenza di appello ha confermato la condanna per il reato di cui agli art. 110 e 81 cpv cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
La disposizione è stata applicata per contestare il concorso di persone nel delitto di occultamento di documenti contabili.
La sentenza di appello ha confermato la condanna per il reato di cui agli art. 110 e 81 cpv cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
La disposizione è stata applicata per contestare la continuazione del delitto di occultamento di documenti contabili.
Il ricorrente ha proposto ricorso anche in relazione agli art. 43 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
La norma è richiamata quale parametro della censura sull’elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico di evasione sulla base del comportamento complessivo, della mancata collaborazione alla ricostruzione dei redditi e della volontà di sottrarsi all’accertamento.
Massime di principio
- L’occultamento di documenti contabili è una condotta permanente che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti e si consuma alla conclusione dell’accertamento tributario.
- La comprovata formazione e disponibilità della contabilità, seguita dalla sua indisponibilità ai verificatori, può fondare la conclusione che i documenti siano stati occultati; la modalità cartacea o digitale di conservazione non è decisiva.
- Il delitto di occultamento di documenti contabili si distingue dall’illecito amministrativo per la finalità di evasione: quest’ultimo riguarda documenti non tenuti o non conservati secondo le prescrizioni, oppure non esibiti o sottratti all’ispezione, senza il fine di evasione.
- Il dolo specifico di evasione può essere desunto dal comportamento complessivo dell’imputato, compresa la mancata collaborazione alla ricostruzione dei redditi e la condotta volta a sottrarsi all’accertamento tributario.
- L’assoluzione per altri delitti tributari, fondata sull’insufficienza della prova circa l’inesistenza delle operazioni fatturate, non esclude di per sé la responsabilità per l’autonomo delitto di occultamento dei documenti contabili, quando ne siano accertati gli elementi costitutivi.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove: la manifesta illogicità della motivazione ricorre quando la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente è inconfutabile, non quando rappresenta soltanto un’ipotesi diversa da quella accolta dal giudice di merito.
- Le garanzie dell’art. 63, comma 2, c.p.p. non sono violate se non emergono elementi di reità a carico del dichiarante tali da renderlo oggettivamente responsabile dei reati per i quali avrebbe dovuto essere sentito con quelle garanzie.
- La cessazione dell’attività d’impresa non fa venir meno l’obbligo di conservazione delle scritture contabili per il periodo previsto; se il delitto permanente sussiste, la sua consumazione coincide con la conclusione dell’accertamento ispettivo.
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