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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37173/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, con i quali l'Ufficio, mediante metodo sintetico, aveva imputato alla contribuente maggiori redditi sulla base di spese per incrementi patrimoniali e per la gestione di alcuni immobili, natanti e automobili. La CTR della Lombardia aveva respinto l'appello confermando la decisione di primo grado e ritenendo sufficiente la presunzione di maggior reddito, in difetto di prova contraria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta nullità degli avvisi per difetto di motivazione, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, anche perché resa per relationem alla sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le spese sarebbero state sostenute dal padre della contribuente; 4) ulteriore nullità per difetto di esposizione delle ragioni in fatto e diritto, con violazione anche degli artt. 111, sesto comma, e 24 Cost.; 5) violazione delle norme sulle sanzioni, in particolare art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, art. 10, comma 3, L. 212/2000 e art. 8 d.lgs. 546/1992; 6) violazione dell'art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, sempre in tema di sanzioni. L'Agenzia ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la c.d. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente. Ha osservato che la CTR si era limitata a una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, senza un effettivo esame critico dei motivi di appello, e aveva inoltre usato espressioni di stile, prive di specifica attinenza agli atti di causa, per affermare l'insufficienza della prova contraria. In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro dell'omessa pronuncia sul motivo di nullità degli avvisi, ma non esaminato nel merito per assorbimento conseguente all'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ribadisce che la motivazione apparente integra vizio di nullità della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando manca l'indicazione del percorso logico che sorregge il convincimento del giudice; la motivazione apparente non supera il minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la Corte sottolinea che una motivazione meramente assertiva o per relationem non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per le censure di violazione di legge, in particolare sui profili sanzionatori.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la resistente ha eccepito la possibile inammissibilità per doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve consentire il controllo sulla logicità del ragionamento decisorio; la motivazione apparente non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una motivazione effettiva e del diritto di difesa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Invocato nei motivi relativi all'applicazione delle sanzioni, ma i motivi sono rimasti assorbiti.

  • art. 10, comma 3, L. 212/2000

    Invocato nei motivi relativi alle sanzioni, senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Invocato nei motivi relativi alle sanzioni, senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997

    Invocato nei motivi relativi alle sanzioni, senza esame nel merito per assorbimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente e quindi nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né di controllarne la logicità e correttezza.
  • La motivazione per relationem alla sentenza di primo grado è legittima solo se la decisione di appello esprime un autonomo processo deliberativo e un effettivo esame critico dei motivi di gravame; una generica adesione alle ragioni del primo giudice non è sufficiente.
  • Non è idonea una motivazione fondata su formule stereotipate o di stile, prive di specifica correlazione con gli atti di causa e con gli elementi probatori dedotti dalle parti.
  • Quando viene accolto un motivo che determina la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. può incontrare il limite della doppia conforme, ma tale profilo resta irrilevante se la sentenza viene comunque cassata per un diverso vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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