Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza sostenendo la violazione dell'art. 103, commi 1 e 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34: il Giudice di pace non avrebbe disposto la sospensione del processo penale in pendenza del procedimento amministrativo di emersione (sanatoria), nonostante la difesa avesse prodotto documentazione attestante la presentazione della richiesta di emersione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha annullato la sentenza con rinvio al Giudice di pace di Livorno in diversa composizione. Ha precisato che, ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, la presentazione della domanda di emersione sospende i procedimenti penali per determinate fattispecie relative all'ingresso e soggiorno illegale, senza che rilevi la distanza cronologica rispetto all'ordine di allontanamento del questore. Ha inoltre richiamato i limiti e le esclusioni previsti dal comma 10 (es. provvedimenti di espulsione, segnalazioni di non ammissione, condanne per specifici reati, pericolosità per ordine pubblico/ sicurezza). La causa è stata quindi rinviata per nuovo giudizio perché il giudice di rinvio accerti la pendenza della procedura di sanatoria e applichi la sospensione processuale ove dovuta.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma del codice delle immigrazioni con cui l'imputato era stato originariamente ritenuto colpevole dal Giudice di pace; la sentenza di primo grado aveva inflitto una multa in relazione a questa disposizione.
art. 103, commi 1 e 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
«dalla data di entrata in vigore del presente decreto - fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali ... nei confronti del lavoratore ... per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.»
La Corte ha interpretato la norma come disposizione che impone la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali per le fattispecie indicate quando è in corso la procedura di emersione, indipendentemente dalla data dell'ordine di allontanamento; individua inoltre i requisiti soggettivi e le esclusioni (comma 10) che limitano i beneficiari.
art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Individuato come esclusione esplicita dall'ambito di sospensione previsto dall'art. 103: i reati indicati nell'art. 12 non beneficiano della sospensione.
art. 1-ter, comma 8, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (richiamato dalla giurisprudenza)
Precedente disposizione di similare contenuto amministrativo-processuale; la giurisprudenza ha già ritenuto che l'avvio della procedura amministrativa di emersione determini la sospensione obbligatoria dei procedimenti penali concernenti il trattenimento in Italia in violazione dell'ordine di allontanamento, operando in ogni stato e grado fino al giudicato.
art. 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e art. 3 d.l. 27 luglio 2005, n. 144
Norme richiamate come riferimenti per i provvedimenti di espulsione: chi è stato espulso ai sensi di tali norme è escluso dai benefici della sanatoria e quindi dalla sospensione processuale.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di emersione (sanatoria) sospende obbligatoriamente i procedimenti penali per alcune fattispecie legate all'ingresso e al soggiorno illegale secondo l'art. 103 d.l. 34/2020, a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi previsti dalla norma.
- La distanza temporale tra l'ordine di allontanamento del Questore e la presentazione della domanda di emersione non è di per sé ostativa al riconoscimento della sospensione processuale: ciò che conta è la pendenza legittima della procedura amministrativa e il rispetto delle condizioni previste dall'art. 103.
- Le esclusioni di cui al comma 10 (es. provvedimenti di espulsione, segnalazioni di non ammissione, condanne per reati specifici, pericolosità per ordine pubblico/sicurezza) devono essere verificate caso per caso dal giudice; se ricorrono, la sospensione non è applicabile.
- Il giudice che riceve la questione in sede di rinvio deve accertare la sussistenza e la tempestività della domanda di emersione e, se questa risulta pendente e il ricorrente è ammissibile, sospendere il procedimento penale fino alla conclusione dell'iter amministrativo.
- In situazioni analoghe è opportuno per la difesa fornire documentazione chiara e tempestiva della presentazione della domanda di sanatoria e degli elementi che dimostrano di rientrare nei requisiti soggettivi previsti dall'art. 103.
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