Cassazione Civile, Ordinanza n. 16729/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società cessionaria di crediti, già Banca Farmafactoring, aveva convenuto la Provincia di Treviso chiedendo il pagamento di alcune fatture per forniture energetiche, di interessi di mora e anatocistici, di ulteriori importi richiesti tramite note di debito per interessi moratori su altre fatture, nonché di un risarcimento forfetario ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002 per spese di recupero crediti. La Provincia contestava i pagamenti, eccepiva prescrizione e difetto di legittimazione per uno dei crediti, nonché la genericità e indeterminabilità di parte delle domande. Il Tribunale rigettava le pretese e condannava l’attrice anche ex art. 96 c.p.c. In appello la società limitava l’impugnazione alle domande relative alle note di debito interessi e al risarcimento ex d.lgs. 231/2002. La Corte d’appello confermava il rigetto ritenendo che la domanda fosse stata proposta in modo generico e indeterminato, perché non indicava compiutamente le fatture sottostanti, gli importi di partenza, i ritardi di pagamento e il criterio di calcolo degli interessi, elementi allegati solo tardivamente con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c., sostenendo che la domanda fosse già specifica e che i documenti successivi fossero mera integrazione probatoria; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere la Corte riconosciuto le note interessi nonostante il dedotto ritardo di pagamento e la pretesa mancata contestazione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, per il mancato riconoscimento del risarcimento forfetario per spese di recupero crediti, invocando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6 c.p.c., oltre che per mancata censura della ratio decidendi; il secondo perché non si confrontava con il fondamento della decisione, basato sulla indeterminatezza della domanda e non su un problema di riparto dell’onere probatorio; il terzo perché presupponeva l’accertamento del credito e del ritardo, esclusi proprio per la genericità della domanda. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alla sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società cessionaria dei crediti. Ha ritenuto che la domanda originaria e quella poi coltivata in appello fossero insufficientemente determinate, perché non consentivano di individuare con precisione le fatture, i ritardi di pagamento e il criterio di calcolo degli interessi richiesti. Ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata e non rispettavano gli oneri di specificità e autosufficienza richiesti dal ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’atto di citazione deve contenere l’esposizione chiara e specifica dei fatti costitutivi della domanda; la loro mancata allegazione tempestiva impedisce di introdurli validamente in seguito come nuovi fatti costitutivi.
Le memorie integrative consentono precisazione o modifica di quanto già dedotto, ma non permettono di colmare un deficit originario di allegazione né di introdurre fatti costitutivi nuovi.
Il tema della ripartizione dell’onere della prova non viene risolto in senso sfavorevole al creditore; la decisione si fonda invece sulla preventiva carenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
Il principio di non contestazione opera solo su fatti ritualmente allegati; non può supplire all’omessa introduzione nel processo dei fatti costitutivi della pretesa.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non si confrontano con la ratio decidendi o se non sono specificamente indicati e riprodotti gli atti e i fatti processuali rilevanti.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per una condanna aggravata, anche in ragione della sostanziale condivisione della proposta di definizione accelerata.
art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002
Il risarcimento forfetario per le spese di recupero presuppone il riconoscimento del credito e del ritardo nell’adempimento; se la domanda è indeterminata e il credito non è accertato, la norma non può essere applicata.
Le censure formalmente qualificate come violazioni di legge sono inammissibili quando non attaccano la vera ragione della decisione impugnata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1 bis
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nei diritti eterodeterminati, l’onere di allegazione dei fatti costitutivi è logicamente e giuridicamente anteriore all’onere della prova: un fatto non ritualmente allegato è processualmente inesistente, anche se astrattamente dimostrabile o provato.
- Le memorie integrative del rito ordinario non consentono di introdurre per la prima volta i fatti costitutivi della pretesa; possono solo precisare o modificare domande già adeguatamente formulate, altrimenti si realizza un’inammissibile domanda nuova.
- La domanda deve essere formulata in modo tale da consentire alla controparte e al giudice di comprendere il petitum e la causa petendi; la mera produzione documentale successiva non sana una originaria indeterminatezza dell’atto introduttivo.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che prospettano un tema diverso o presuppongono un accertamento già escluso dal giudice di merito sono inammissibili.
- Il principio di non contestazione non può operare in assenza di una previa e rituale allegazione del fatto da parte del soggetto onerato.
- Le censure per error in procedendo richiedono il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e riprodurre gli atti processuali rilevanti in modo da consentire il controllo di legittimità.
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