Cassazione Penale, Sentenza n. 25526/2026 del 08/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per detenzione/cessione di cocaina in lieve entità, aveva solo riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., ritenendola però soccombente rispetto alla recidiva, e aveva confermato il resto. I fatti accertati nei gradi di merito riguardavano un servizio di osservazione dei Carabinieri presso l'abitazione dell'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari: l'uomo era stato visto lanciare dal balcone un involucro a un soggetto arrivato in motorino; quest'ultimo era stato seguito e fermato con un involucro contenente cocaina. Nella perquisizione domiciliare erano stati rinvenuti altra cocaina, un bilancino di precisione e nastro adesivo. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo che l'involucro lanciato contenesse denaro, quale corrispettivo per l'acquisto di un paio di scarpe effettuato per suo conto. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che essa sarebbe applicabile anche ai reati abituali se la singola condotta è di lieve entità. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo non manifestamente illogico la prova della cessione di cocaina, basandosi sul controllo di polizia, sulla continuità di osservazione dell'acquirente e sul rinvenimento dell'involucro con stupefacente, rilevando che la censura mirava solo a una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'art. 131-bis c.p., richiamando i principi per cui la particolare tenuità richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p., e non è configurabile in presenza di comportamento abituale; la Corte d'appello aveva valorizzato le modalità del fatto, sintomatiche di inserimento nel traffico di droga, e i plurimi precedenti specifici. Sul terzo motivo ha giudicato adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, poiché la Corte d'appello aveva richiamato la gravità concreta del fatto, la capacità a delinquere, la recidiva e la continuazione interna, con pena poco sopra il minimo edittale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito per la cessione/detenzione di cocaina in lieve entità
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità riconosciuta in appello ma ritenuta recessiva rispetto alla recidiva
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicazione rimessa al giudice di merito, esclusa quando il comportamento è abituale e in presenza di elementi sintomatici di inserimento in traffici illeciti
parametro di valutazione del disvalore del fatto, della gravità concreta e della capacità a delinquere ai fini sia dell'art. 131-bis c.p. sia della commisurazione della pena e delle attenuanti generiche
in caso di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
richiamata per il principio secondo cui la cassazione non può procedere a una rilettura del compendio probatorio
art. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590
richiamata per i principi delle Sezioni Unite sulla struttura e sui presupposti applicativi dell'art. 131-bis c.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 1
richiamato solo come intervento che ha escluso alcune categorie di reati dall'ambito dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura è ammissibile solo se denuncia un effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, non se mira a ottenere una diversa lettura dei fatti.
- La prova della cessione di stupefacente può essere desunta dall'osservazione di una consegna seguita dal rinvenimento immediato della sostanza nella disponibilità dell'acquirente, quando il percorso dell'acquirente sia rimasto costantemente controllato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva del disvalore della condotta secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non è configurabile quando il giudice accerti un comportamento abituale, desumibile anche da plurimi precedenti specifici o da ulteriori illeciti della stessa indole.
- Il giudice, nel negare l'art. 131-bis c.p., deve motivare sulle modalità concrete dell'azione e sulle ragioni per cui il fatto esprime un apprezzabile bisogno di pena; non è necessaria la confutazione analitica di ogni elemento favorevole allegato dall'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono sindacabili in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; è sufficiente il richiamo alla gravità concreta del fatto, ai precedenti e alla capacità a delinquere, specie quando la pena sia contenuta vicino al minimo edittale.
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