Cassazione Penale, Ordinanza n. 16047/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado sul trattamento della sanzione accessoria, ha confermato la sua responsabilità per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p., sostenendo la decisività di una perizia tossicologica non assunta. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito. In particolare, quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, ha ribadito che si tratta di istituto eccezionale, utilizzabile solo quando il giudice d'appello ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice per la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, oggetto della conferma di responsabilità in appello
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale, rimesso alla discrezionalità del giudice e attivabile solo se questi non ritenga di poter decidere allo stato degli atti
invocata dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma ritenuta già correttamente esclusa dal giudice di merito
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01
richiamata come precedente sulla natura eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e non costituisce un diritto automatico della parte: può essere disposta solo quando il giudice ritenga indispensabile integrare il compendio probatorio per decidere.
- Il diniego della rinnovazione istruttoria è insindacabile in cassazione se la corte di merito lo ha motivato in modo congruo e coerente.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione adeguata dal giudice di merito è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in cassazione quando la relativa esclusione sia stata già affrontata e motivata in modo corretto dai giudici di merito, in assenza di specifiche censure decisive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 15988/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16001/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16004/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16017/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16018/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_penale · 28 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16019/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →