Cassazione Civile, Ordinanza n. 24270/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla revisione del classamento catastale di un appartamento sito in Vercelli. In origine l'immobile era stato classificato in categoria A/1; il proprietario presentava poi una nuova dichiarazione Docfa per "diversa distribuzione degli spazi interni", chiedendo il passaggio alla categoria A/2. L'Ufficio catastale respingeva l'istanza e ripristinava il precedente classamento A/1. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario: la CTP respingeva, mentre la CTR riformava la decisione e annullava l'atto dell'Ufficio, ritenendo corretto il classamento A/2 in ragione delle condizioni dell'intero stabile, dell'età dell'immobile e della circostanza che unità simili nello stesso edificio erano state classate in A/2. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/contraddittoria, sostenendo che la CTR avesse formulato argomentazioni generiche e non avesse considerato elementi contrari dedotti dall'Ufficio, inclusa la presenza nello stabile di altre unità classate A/1; 2) omesso esame di un punto decisivo, per non avere la sentenza indicato gli elementi concreti che giustificavano l'A/2. Il resistente depositava controricorso e memoria, ma la Corte ne dichiarava l'inammissibilità per difetto di prova dell'esito della notifica all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del contribuente e la memoria a esso collegata, ma ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d'appello: la CTR aveva spiegato il proprio convincimento valorizzando le condizioni complessive dello stabile, la similarità con altre unità immobiliari già classate A/2 e il progressivo decadimento del complesso immobiliare. La Corte ha inoltre osservato che il giudizio di similarità tra immobili è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione e che il richiamo a un immobile di altro condomino non integrava una indebita estensione del giudicato, ma solo un elemento comparativo. È stato anche rilevato che le deduzioni dell'Agenzia sulla presenza di immobili A/1 simili non erano autosufficientemente specificate in ricorso. Il secondo motivo è stato reputato infondato perché, sotto diversa veste, reiterava la medesima censura già disattesa. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata rituale costituzione del resistente; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
memoria ex art. 380 bis.l. c.p.c.
La memoria del controricorrente è stata dichiarata inammissibile in conseguenza dell'inammissibilità del controricorso.
art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare un vizio motivazionale della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo per censurare la motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.
Richiamato come norma processuale invocata a sostegno della nullità della sentenza per vizi motivazionali.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della sufficienza motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato per fondare la doglianza sulla carenza di motivazione della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente/contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per dedurre omesso esame di un punto decisivo della controversia, ma la Corte ha ritenuto la censura sovrapponibile a quella sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso di specie.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo se del tutto apparente o realmente incoerente; non è sufficiente una diversa lettura del fatto o una contrapposizione di merito alle valutazioni del giudice di appello.
- La valutazione di similarità tra immobili ai fini del classamento catastale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione.
- Il richiamo a un diverso immobile giudicato simile può essere utilizzato come termine di raffronto fattuale senza integrare estensione soggettiva del giudicato, purché non si pretenda di applicare automaticamente l'efficacia della precedente decisione a soggetti diversi.
- Nel ricorso per cassazione, le deduzioni relative a fatti già allegati nei gradi di merito devono essere specifiche e autosufficienti, indicando l'atto processuale rilevante e la sua collocazione nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile o non scrutinabile.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usata per reiterare, sotto diversa rubrica, un mero vizio di motivazione già esaminato come carenza o apparente motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24255/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24256/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24261/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24262/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24264/2021 del 09/09/2021
- ordinanza_civile · 9 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24265/2021 del 09/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →