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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24270/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla revisione del classamento catastale di un appartamento sito in Vercelli. In origine l'immobile era stato classificato in categoria A/1; il proprietario presentava poi una nuova dichiarazione Docfa per "diversa distribuzione degli spazi interni", chiedendo il passaggio alla categoria A/2. L'Ufficio catastale respingeva l'istanza e ripristinava il precedente classamento A/1. Il contribuente impugnava l'atto davanti al giudice tributario: la CTP respingeva, mentre la CTR riformava la decisione e annullava l'atto dell'Ufficio, ritenendo corretto il classamento A/2 in ragione delle condizioni dell'intero stabile, dell'età dell'immobile e della circostanza che unità simili nello stesso edificio erano state classate in A/2. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/contraddittoria, sostenendo che la CTR avesse formulato argomentazioni generiche e non avesse considerato elementi contrari dedotti dall'Ufficio, inclusa la presenza nello stabile di altre unità classate A/1; 2) omesso esame di un punto decisivo, per non avere la sentenza indicato gli elementi concreti che giustificavano l'A/2. Il resistente depositava controricorso e memoria, ma la Corte ne dichiarava l'inammissibilità per difetto di prova dell'esito della notifica all'Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del contribuente e la memoria a esso collegata, ma ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d'appello: la CTR aveva spiegato il proprio convincimento valorizzando le condizioni complessive dello stabile, la similarità con altre unità immobiliari già classate A/2 e il progressivo decadimento del complesso immobiliare. La Corte ha inoltre osservato che il giudizio di similarità tra immobili è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione e che il richiamo a un immobile di altro condomino non integrava una indebita estensione del giudicato, ma solo un elemento comparativo. È stato anche rilevato che le deduzioni dell'Agenzia sulla presenza di immobili A/1 simili non erano autosufficientemente specificate in ricorso. Il secondo motivo è stato reputato infondato perché, sotto diversa veste, reiterava la medesima censura già disattesa. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la mancata rituale costituzione del resistente; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza è censurabile solo se del tutto apparente o realmente incoerente; non è sufficiente una diversa lettura del fatto o una contrapposizione di merito alle valutazioni del giudice di appello.
  • La valutazione di similarità tra immobili ai fini del classamento catastale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione.
  • Il richiamo a un diverso immobile giudicato simile può essere utilizzato come termine di raffronto fattuale senza integrare estensione soggettiva del giudicato, purché non si pretenda di applicare automaticamente l'efficacia della precedente decisione a soggetti diversi.
  • Nel ricorso per cassazione, le deduzioni relative a fatti già allegati nei gradi di merito devono essere specifiche e autosufficienti, indicando l'atto processuale rilevante e la sua collocazione nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile o non scrutinabile.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usata per reiterare, sotto diversa rubrica, un mero vizio di motivazione già esaminato come carenza o apparente motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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