Cassazione Penale, Sentenza n. 36045/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro censure: 1) e 4) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta insufficienza e carattere assertivo della motivazione di merito rispetto al compendio probatorio; 2) e 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito adeguatamente valutato la configurazione del reato, escludendo l'esimente di cui all'art. 54 c.p. e non riconoscendo l'attenuante prevista dall'art. 12-quinquies del T.U. immigrazione. Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del reato di cui al T.U. immigrazione e rideterminato le pene.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione processuale dell'avv. Danilo Motta che lo ha proposto. Il mandato fiduciario a favore dell'avv. Motta era stato revocato il 2 maggio 2022 e al suo posto era stato nominato l'avv. Salvo Emanuele Leotta (comunicazione pervenuta il 3 maggio 2022); pertanto, al momento della presentazione del ricorso (10 ottobre 2022) l'avv. Motta non era più titolato a proporre l'impugnazione. Non è stato possibile applicare l'art. 107, commi 3 e 4 c.p.p. perché la revoca si accompagnava alla immediata nomina di un altro difensore fiduciario, sicché la revoca ha prodotto effetti immediati. Per tali ragioni il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sulle censure di merito non si è dunque pronunciato.
Norme richiamate
d.lgs. 15 giugno 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
artt. 1, comma 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter
Norme che definivano il reato contestato (traffico/favoreggiamento di immigrazione clandestina) e le circostanze aggravanti/valutazioni contestuali; tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tali disposizioni a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.
Articolo relativo allo stato di necessità (esimente) la cui esclusione era contestata dal ricorrente; la Suprema Corte non si è pronunciata sul merito della sua applicabilità per via dell'inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 15 giugno 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Norma che prevede una circostanza attenuante contestata dal ricorrente; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. a)
Predisposizione normativa che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione se proposto da soggetto privato della legittimazione processuale; applicata dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall'avv. Motta.
Norma che estende la regola secondo cui la rinuncia al mandato difensivo non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore e non sia decorso l'eventuale termine di cui all'art. 108; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso in cui la revoca si accompagna alla contestuale nomina di un altro difensore fiduciario, sicché la revoca ha effetti immediati.
Richiamato in relazione all'art. 107 come il possibile termine eventualmente concesso per la nomina di un nuovo difensore; non applicabile nel caso concreto per la immediata sostituzione del difensore.
Norma che autorizza il giudice a disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di condanna per reato processuale; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Verificare sempre la legittimazione del difensore che firma e presenta un ricorso: la mancanza o la revoca del mandato prima della proposizione dell'impugnazione rende il ricorso inammissibile, indipendentemente dal merito delle censure.
- La revoca del mandato non è neutralizzata automaticamente dall'art. 107 c.p.p. se la revoca si accompagna alla immediata nomina di un nuovo difensore; in tal caso la revoca produce effetti immediati e il difensore revocato non può in seguito validamente proporre atti processuali.
- In Cassazione i requisiti formali di legittimazione e rappresentanza sono rigorosamente controllati: difetti formali possono comportare l'inammissibilità e impedire l'esame delle questioni sostanziali.
- Quando si contesta la valutazione probatoria o si invoca una scriminante/attenuante (es. art. 54 c.p., art. 12-quinquies T.U. imm.), è opportuno assicurarsi che tutte le iniziative difensive siano promosse da un difensore legittimato e che la documentazione sul mandato sia chiara e tempestiva.
- La conseguenza pratica della inammissibilità per carenza di legittimazione può comprendere, oltre alla perdita dell'impugnazione, la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; è quindi essenziale gestire con cura la sostituzione dei difensori prima di proporre atti rilevanti.
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