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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14834/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato per violazione dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. sostenendo che il G.I.P. abbia applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari senza il preventivo interrogatorio previsto dalla norma. Si è censurata l'assenza di idonea motivazione sulla concreta e attuale sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (argomentazione ritenuta generica e astratta, basata su mere possibilità), nonché l'illegittima integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309 c. 9 c.p.p.; in sostanza si contesta che il provvedimento non avesse elementi fattuali che giustificassero il mancato interrogatorio preventivo

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il G.I.P. abbia indicato sia il pericolo di reiterazione che il pericolo di inquinamento probatorio, per cui non operava l'obbligo del preventivo interrogatorio previsto dall'art. 291 c. 1-quater (il quale si applica in via residuale solo quando la misura sia finalizzata esclusivamente al pericolo di reiterazione). Il tribunale del riesame ha validamente richiamato e integrato le ragioni dell'ordinanza genetica, fornendo motivazione sufficiente sui concreti elementi fattuali (intercettazioni e comportamenti registrati) indicativi dell'attualità del pericolo di inquinamento. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui la ricorrente è gravemente indiziata (falso ideologico). Utilizzata per caratterizzare gli indizi di colpevolezza a fondamento della cautela

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari (tra cui la lettera a) inquinamento probatorio, b) fuga, c) reiterazione). La Corte ha richiamato che la sussistenza di esigenze diverse dalla sola reiterazione esclude l'obbligo dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c. 1-quater

  • art. 291 comma 1-quater cod. proc. pen.

    Introdotto dalla riforma; impone l'interrogatorio preventivo prima dell'adozione di una misura cautelare solo quando la misura è finalizzata esclusivamente al pericolo di reiterazione (pericolo di commissione di ulteriori reati). È norma residua: non si applica se sussistono altre esigenze cautelari

  • artt. 64-65 cod. proc. pen.

    Richiamati come regole procedurali ordinarie per lo svolgimento dell'interrogatorio dell'indagato qualora previsto

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Attribuisce al tribunale del riesame un potere integrativo della motivazione dell'ordinanza del G.I.P.; la Corte ha ricordato che tale potere può sanare carenze di motivazione salvo i casi di motivazione mancante o meramente apparente in cui non vi è substrato per l'integrazione

  • legge 9 agosto 2024 n. 114

    Ha riformato la disciplina delle misure cautelari introducendo i commi 1-quater e successivi nell'art. 291 c.p.p. per disciplinare il contraddittorio anticipato/interrogatorio preventivo

  • legge 16 aprile 2015 n. 47

    Citate per le modifiche agli artt. 292 e 309 c.p.p. che hanno inciso sul potere del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 407 comma 2 e art. 362 comma 1-ter cod. proc. pen.

    Indicano categorie di reati o circostanze (delitti più gravi, uso di armi o mezzi di violenza) in cui non opera l'obbligo dell'interrogatorio preventivo

Massime di principio

  • L'interrogatorio preventivo ex art. 291 c. 1-quater c.p.p. è obbligatorio solo quando la misura cautelare è motivata esclusivamente dal pericolo di reiterazione; la presenza di altre esigenze cautelari (es. inquinamento probatorio, fuga) esclude tale obbligo
  • Per giustificare la mancata acquisizione dell'interrogatorio preventivo per motivo di inquinamento probatorio il giudice deve indicare circostanze fattuali concrete e significative (es. intercettazioni, comportamenti già posti in essere) che rendano attuale il pericolo di turbare le fonti di prova
  • Il tribunale del riesame può integrare o completare la motivazione dell'ordinanza del G.I.P. ove essa sia insufficiente, salvo il caso in cui la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente e priva di autonoma valutazione
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato: la Corte verifica la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione, ma non può riesaminare i fatti né rivalutare gli indizi come compito del giudice di merito
  • In casi simili, la difesa dovrà dimostrare la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione (evidente illogicità) per ottenere l'annullamento per nullità: censure meramente prospettiche sulla genericità non sempre superano il vaglio di legittimità se il riesame ha fornito integrazione motivazionale adeguata
  • Se nella fase cautelare emergono elementi concreti di condotta già posta in essere dall'indagato a danno dell'accertamento probatorio, questo può giustificare l'adozione della misura senza il preventivo interrogatorio

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