Cassazione Penale, Sentenza n. 36334/2024 del 30/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per varie ragioni: contestano la configurazione del concorso nell'evasione tributaria (con particolare riferimento al concorso morale dell'extraneus e al nesso di causalità), la qualificazione e l'attribuzione delle false comunicazioni sociali, la valutazione probatoria sulle perizie di stima dell'Agricola San Gregorio (contrasto tra perizie di parte e valutazione dell'Agenzia delle Entrate / perizia bancaria), la mancata applicazione o errata valutazione di circostanze attenuanti (art. 114 e art. 133 c.p.), l'eccessività e la disparità delle pene rispetto ai coimputati, errori nella quantificazione e applicazione della confisca/sequestri e la pretesa prescrizione per taluni capi. Alcuni ricorrenti lamentano inoltre omessa o insufficiente motivazione su profili specifici (es. ruolo di istigatore, omissione di perizia, mancata indicazione del profitto individuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato le censure, confermando la ricostruzione di merito. Motivazione essenziale: le doglianze miravano a ottenere una diversa valutazione dei fatti o una ricostruzione alternativa non consentita in sede di legittimità; la sentenza di merito era logica e adeguatamente motivata. La Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso morale/extraneus nei reati tributari sulla base della concatenazione temporale e funzionale degli atti (31 luglio 2015 e giorni successivi), ha condiviso la preferenza della valutazione dell'Agenzia delle Entrate rispetto alle perizie di parte ritenute parziali o interessate, ha confermato la responsabilità per le false comunicazioni sociali anche relativamente al bilancio di liquidazione e ha respinto le eccezioni sulla mancanza di profitto individuale o sulla capienza patrimoniale della società. Sulle sanzioni la Corte ha ritenuto non manifestamente eccessiva la quantificazione operata dal GUP e dalla Corte d'appello e ha condiviso il rifiuto di attenuanti quali la minima partecipazione o l'applicabilità automatica dell'art.114 c.p.. In ordine alla confisca per equivalente, la Corte ha richiamato il principio solidaristico applicabile quando non sia possibile ripartire il profitto tra concorrenti, legittimandone l'applicazione nei limiti motivati dalla sentenza di merito. In sintesi: rigetto dei ricorsi, conferma delle condanne e delle statuizioni di merito.
Norme richiamate
Delitto di dichiarazione infedele: la Corte conferma che si tratta di reato proprio e istantaneo, compatibile con il concorso morale dell'extraneus quando vi sia accordo o istigazione finalizzata alla violazione dell'obbligo dichiarativo
Contestata per ipotesi di accordo fraudolento che sottrae imposte; la Corte interpreta il comma relativo alle soglie come aggravante a effetto speciale (valutata nel complesso della pena)
Falso nelle comunicazioni sociali esteso anche al bilancio di liquidazione: la Corte ritiene che la falsità possa colpire anche bilanci straordinari/di liquidazione se idonei a trarre in inganno creditori o l'Erario
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. e))
Limiti del controllo di legittimità: la Cassazione ribadisce che non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame degli accertamenti di fatto e delle valutazioni probatorie, salvo manifesta illogicità della motivazione
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito in ordine alla quantificazione e all'aumento per continuazione, non ravvisando vizio di motivazione
Attenuante della minima partecipazione: la Corte ricorda l'interpretazione restrittiva; non è applicabile se il contributo dell'imputato non è marginale o è stato strumentale alla realizzazione del reato
Confisca per equivalente: la Corte richiama il principio secondo cui in delitti plurisoggettivi la confisca per equivalente può colpire l'intero profitto in capo a un concorrente se non è possibile ripartirne la misura tra i partecipanti
art. 2621-bis e art. 2621-ter cod. civ.
Rilevanza del danno effettivo o potenziale nell'ambito delle false comunicazioni sociali e ruolo nella valutazione di eventuali benefici/attenuanti; la Corte considera il pregiudizio per l'Erario come elemento significativo
Regole sul nesso di causalità: la Corte applica i principi per valutare la rilevanza causale degli atti preparatori inseriti in un piano criminoso unitario
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: chi impugna deve dimostrare manifesta illogicità o gravi vizi di motivazione, non proporre solo una ricostruzione alternativa
- Il concorso morale/extraneus nei reati tributari è configurabile quando vi sia un accordo o una determinazione che abbia concorso a realizzare la dichiarazione infedele; atti apparentemente preparatori possono valere come prova se inseriti in un disegno unitario e contestuale
- Nelle controversie sulla valutazione economica (perizie di stima) il giudice di merito può preferire la stima dell'Agenzia delle Entrate rispetto alle perizie di parte se motivatamente ritenute più affidabili; la censura in Cassazione richiede di dimostrare manifesta illogicità della scelta
- La falsità in bilancio può riguardare anche il bilancio di liquidazione se idonea a recare pregiudizio all'Erario o ai creditori; non è necessaria la conseguenza patrimoniale immediata per i soci
- Per l'applicazione dell'attenuante della minima partecipazione è necessario provare un ruolo realmente marginale e trascurabile nell'economia del reato; la mera minore efficacia causale non basta
- La confisca per equivalente può essere disposta in via solidale nei confronti di un concorrente quando non sia possibile ripartire il profitto; se invece la misura della partecipazione è determinabile, la confisca dovrebbe essere proporzionale
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