Cassazione Civile, Ordinanza n. 28849/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva accolto la revocatoria ordinaria e dichiarato inefficace e inopponibile alla creditrice la donazione della nuda proprietà dei due immobili. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una società che assumeva di essere creditrice di somme dovute a titolo di indennità di occupazione. Il debitore aveva donato al figlio la nuda proprietà di due immobili, riservando a sé e alla moglie il diritto di abitazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e dichiarato l'atto inefficace/inopponibile alla creditrice; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il debitore ha articolato due motivi, entrambi formalmente fondati su violazione dell'art. 2901 c.c.: con il primo ha sostenuto che il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto sussistente l'eventus damni senza verificare in concreto che il credito avrebbe potuto essere agevolmente soddisfatto aggredendo la ditta individuale 'Il Baretto', asseritamente capace di notevoli ricavi e incassi giornalieri, anche mediante pignoramento mobiliare della cassa; con il secondo ha dedotto che non era stato considerato che, al momento della donazione, egli era titolare dell'azienda, i cui cespiti e utili avrebbero garantito il soddisfacimento del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché, da un lato, la sentenza impugnata si era conformata al principio per cui l'atto revocabile non deve azzerare il patrimonio, ma solo renderne più incerto o difficile il soddisfacimento, e, dall'altro, i motivi miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione di fatto e prova, estranea al giudizio di legittimità; sono state ritenute inammissibili anche le deduzioni sul consilium fraudis per loro genericità e contraddittorietà.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto dispositivo renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito; non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso era formalmente prospettato come violazione di legge, ma nella sostanza tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova.
In caso di definizione del ricorso conforme alla proposta accelerata di inammissibilità, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
terzo comma; quarto comma
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di inammissibilità, la Corte ha applicato le condanne pecuniarie previste per la parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio alle ragioni del creditore sussiste anche quando l'atto dispositivo non azzeri il patrimonio del debitore, ma ne modifichi la consistenza in senso quantitativo o qualitativo rendendo più incerto o difficoltoso il recupero coattivo.
- La prova dell'eventus damni riguarda l'effetto pregiudizievole dell'atto sul patrimonio del debitore; il debitore che intenda sottrarsi alla revocatoria deve dimostrare che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente a soddisfare il credito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza di merito abbia applicato correttamente il principio giuridico rilevante.
- Le deduzioni sul consilium fraudis devono essere specifiche e coerenti con l'impostazione fattuale del motivo; affermazioni contraddittorie o meramente assertive non sono idonee a fondare il ricorso.
- La titolarità di un'azienda o di attività imprenditoriali non esclude, di per sé, la sussistenza del pregiudizio revocatorio, poiché l'alea dell'impresa impedisce di considerarla automaticamente garanzia sufficiente del credito.
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