Sentenza n. 2715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un locale sottotetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano impugnato il diniego comunale del 31 ottobre 2018 relativo alla domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, riferita a un sottotetto suddiviso in ambienti presumibilmente destinati a uso residenziale e realizzato con altezza e caratteristiche diverse da quelle assentite. In primo grado il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: violazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’area non fosse soggetta alle previsioni della zona C1 e che l’altezza realizzata fosse consentita; errori in procedendo e in iudicando per omessa pronuncia su censure del ricorso originario; violazione della legge n. 241/1990, degli artt. 42 e 97 Cost. e dell’art. 10-bis l. 241/1990; violazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a.; contestazione del richiamo alla decadenza del permesso di costruire del 2009 e ai provvedimenti sanzionatori precedenti. Gli appellanti sostenevano inoltre che i titoli edilizi del 1988 e del 2009 avessero autorizzato altezze rispettivamente di 9,45 e 9,75 metri e un incremento volumetrico complessivo, così da escludere la difformità urbanistico-edilizia.
La decisione
L’appello è stato integralmente rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione precedentemente adottata, non impugnata, si fosse consolidata e avesse definitivamente accertato le caratteristiche abusive dell’intervento, inclusa l’altezza di 9,45 metri e la destinazione del sottotetto, che non potevano essere nuovamente messe in discussione nel giudizio sul diniego di sanatoria. Poiché per la zona C1 l’altezza massima era pari a 8 metri, risultava mancante il requisito della doppia conformità richiesto per l’accertamento di conformità. Gli appellanti non avevano inoltre prodotto il certificato di destinazione urbanistica, le norme tecniche di attuazione, le tavole di zonizzazione o i grafici progettuali idonei a dimostrare l’appartenenza dell’area alle zone C2 o C3 e l’autorizzazione delle altezze e dei volumi invocati. Il richiamo alla decadenza del permesso di costruire del 2009 aveva carattere meramente esplicativo e non costituiva la ragione determinante del diniego, fondato invece sulla realizzazione di un volume superiore a quello consentito. È stata esclusa anche la violazione del principio di non contestazione, poiché il Comune aveva contestato integralmente le deduzioni avversarie e le circostanze poste a fondamento dell’appello non erano state provate. La censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990 è stata respinta perché il diniego aveva natura vincolata e l’eventuale partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificarne il contenuto; la novella del 2020 non era applicabile a un provvedimento del 2018. Infine, i provvedimenti sanzionatori precedenti erano stati richiamati per evidenziare l’intempestività dell’istanza di sanatoria, presentata circa tre anni dopo l’ordinanza di demolizione, quando i relativi effetti si erano consolidati. Gli appellanti sono stati condannati solidalmente al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
Il permesso di costruire in sanatoria richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.
Sono richiamati nell’ordinanza di demolizione quale base normativa delle sanzioni per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio.
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità del diniego quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Il principio di non contestazione non opera quando l’amministrazione abbia contestato integralmente le deduzioni della parte e le circostanze dedotte non siano comunque provate.
Richiamato per la trattazione dell’udienza con modalità da remoto; non incide sulla decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità degli appellanti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un’ordinanza di demolizione ne consolida gli effetti e impedisce, nel successivo giudizio contro il diniego di sanatoria, di rimettere in discussione gli accertamenti di fatto posti a fondamento dell’ordinanza stessa.
- Il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere rilasciato solo in presenza della doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della realizzazione quanto al momento della presentazione della domanda.
- La parte che contesta la qualificazione urbanistica dell’area e l’esistenza della conformità edilizia deve fornire la prova documentale delle proprie allegazioni, mediante gli strumenti urbanistici, le norme tecniche di attuazione, le tavole di zonizzazione e la documentazione progettuale pertinente; mere allegazioni non provate non sono sufficienti.
- Quando il diniego di sanatoria è espressione di attività vincolata e la verifica della doppia conformità conduce necessariamente al rigetto, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l’annullabilità del provvedimento se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- Un riferimento contenuto nella motivazione a un presupposto non determinante, quale la decadenza del titolo edilizio, non vizia il diniego quando la decisione risulti autonomamente fondata su una ragione legittima e sufficiente, come la realizzazione di un volume superiore a quello consentito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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