Cassazione Civile, Ordinanza n. 08942/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Un soggetto ha convenuto la sorella chiedendo l'accertamento della propria qualità di erede dei genitori deceduti e la restituzione pro quota di somme e titoli riferiti a un conto corrente cointestato e a un dossier titoli intestato ai genitori e alla sorella. In primo grado la domanda era stata qualificata come petizione di eredità e accolta solo in parte, con condanna della convenuta al rimborso di una quota di titoli trasferiti dopo la morte del padre; era invece stata esclusa l'inclusione nell'asse ereditario di altre somme confluite su conti intestati alla sola convenuta prima del decesso. In appello il ricorrente ha sostenuto che la domanda sarebbe stata in realtà di natura contrattuale/restitutoria e non di petizione ereditaria, che le somme girate dalla sorella dovevano comunque rientrare nell'asse paterno e materno, che la Corte territoriale aveva omesso di verificare il titolo giuridico dei giroconti tra anticipazione/mutuo e donazione, e che andava riconosciuto un ulteriore credito in capitale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato che la domanda era correttamente qualificata come actio petitio hereditatis; ha ribadito che tale azione consente di reclamare solo i beni presenti nell'asse al momento dell'apertura della successione e non quelli già fuoriusciti dal patrimonio del de cuius prima della morte; ha rilevato che, per l'asse materno, mancava la prova della consistenza ereditaria; ha ritenuto irrilevanti le deduzioni sulle condizioni di salute dei genitori e sulla possibile natura donativa o di mutuo delle attribuzioni, non essendo stata proposta un'azione di annullamento dei negozi; ha infine escluso un giudicato interno utile al ricorrente e ha considerato corretta la valutazione di inammissibilità/esploratività della CTU contabile richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Ancona che aveva accolto l'appello solo nei limiti della rivalutazione delle somme riconosciute in primo grado e aveva escluso ulteriori pretese relative a somme e titoli già fuoriusciti dal patrimonio dei genitori prima dell'apertura della successione. La Corte ha ribadito che la petizione di eredità ha natura reale e può avere ad oggetto soltanto beni compresi nell'asse ereditario al momento della morte del de cuius; pertanto non sono recuperabili con tale azione le somme già trasferite a un altro conto intestato alla sorella prima del decesso o comunque non provate come componenti dell'asse materno. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'azione è configurata come azione reale spettante all'erede per ottenere il riconoscimento della qualità ereditaria e la restituzione dei beni compresi nell'asse al momento dell'apertura della successione.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'esclusione di somme dall'asse ereditario, ma la Corte ne ha escluso la violazione perché le somme già fuoriuscite dal patrimonio del de cuius prima della morte non rientrano nell'oggetto della petizione ereditaria.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla devoluzione ereditaria dei genitori; la Corte ha ritenuto comunque assorbente la natura e i limiti della petizione di eredità e la mancanza di prova sull'asse materno.
Invocato per sostenere che i trasferimenti dalla madre alla figlia dovessero essere scrutinati quanto al titolo (mutuo, anticipazione o donazione); la Corte ha ritenuto la censura irrilevante rispetto alla natura dell'azione proposta.
È il parametro di legittimità richiamato per denunciare falsa applicazione di norme di diritto.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del controllo sulla correttezza della motivazione.
- La petizione di eredità è un'azione reale che consente all'erede di reclamare solo i beni compresi nell'asse al momento dell'apertura della successione; non può essere utilizzata per recuperare beni o somme già fuoriusciti dal patrimonio del de cuius prima della morte.
- Se il bene o la somma non risulta provato come facente parte dell'asse ereditario al momento del decesso, la domanda di petizione ereditaria non può essere accolta per quel bene.
- La contestazione sul titolo giuridico di attribuzioni patrimoniali anteriori alla morte del de cuius è irrilevante, ai fini della petizione di eredità, quando non sia stata proposta una specifica azione di invalidità o di annullamento del negozio.
- La richiesta di consulenza tecnica contabile è correttamente respinta quando ha finalità meramente esplorative e non è sorretta da un adeguato compendio probatorio già acquisito.
- Un accertamento di fatto del giudice di merito sulla mancanza di prova della consistenza dell'asse ereditario non è rivalutabile in sede di legittimità se la censura si risolve in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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