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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18848/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo (i) nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello: la notifica sarebbe stata eseguita al domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. anziché nel luogo di detenzione in cui lo Zammataro si trovava detenuto per altra causa, con conseguente impedimento a partecipare all'udienza cartolare e mancata eccezione tempestiva; (ii) violazione dell'art. 131-bis c.p.: la Corte territoriale avrebbe escluso erroneamente la non punibilità per particolare tenuità avendo valorizzato soltanto la contestazione della recidiva reiterata, senza accertare concretamente l'abitualità della condotta valutando natura e tempi dei reati pregresse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: il motivo è aspecifico e non autosufficiente perché il difensore non ha prodotto la documentazione che provasse lo status di detenzione al momento della notifica; altresì la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, se dallo stato degli atti non risulta la detenzione per altra causa, la notifica al domicilio eletto è legittima e, se anche fosse stata effettuata irregolarmente rispetto al luogo di detenzione, si tratterebbe di una nullità a regime intermedio sanabile ai sensi degli artt. 184 e 182 c.p.p., che doveva essere eccepita tempestivamente nel giudizio cartolare (con memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p.) e non per la prima volta in cassazione. Sul secondo motivo: manifestamente infondato e aspecifico; la Corte territoriale ha correttamente ritenuto l'esistenza di recidiva reiterata specifica (più di due condanne per reati in materia di stupefacenti), elemento indicativo dell'abitualità che ostacola l'applicazione dell'art. 131-bis; il ricorrente non ha confutato i passaggi logici della motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in base alla quale è stato contestato il reato di stupefacenti; la condanna impugnata riguarda questo capo di accusa.

  • art. 178, lett. c) c.p.p.

    Rilevata dal ricorrente come titolo di nullità della citazione; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non autosufficiente.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla possibile nullità della citazione: la Corte ha precisato che l'art. 179 individua la nullità assoluta solo in casi di omessa citazione o di notificazione inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; difformità formali possono dar luogo a nullità intermedie sanabili.

  • art. 161 c.p.p.

    Prevede la notifica al domicilio eletto; la Corte ha spiegato che tale modalità è legittima quando dallo stato degli atti non risulta la detenzione dell'imputato per altra causa.

  • art. 156, comma 4, c.p.p.

    Stabilisce la regola della consegna di copia delle notificazioni alla persona nel luogo di detenzione quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento; la Corte ha sottolineato che serve che la detenzione risulti dagli atti affinché scatti l'obbligo di notifica personale.

  • art. 182 e art. 184 c.p.p.

    Norme richiamate per la sanatoria delle nullità a regime intermedio: la Corte ha affermato che le irregolarità della modalità di notificazione sono soggette a sanatoria se non eccepite tempestivamente.

  • art. 121 c.p.p.

    Richiama l'obbligo di dedurre tempestivamente le eccezioni di nullità mediante memoria nel giudizio cartolare; mancata eccezione equivale a sanatoria.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ribadito che è incompatibile con l'abitualità del comportamento; la recidiva reiterata specifica è elemento sintomatico di abitualità e ostativa all'applicazione della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per liquidare euro 3.000.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 12778/2020 e Sez. U. n. 119/2004 (Palumbo)

    Richiamate come principi consolidati: la notifica al domicilio eletto è legittima se la detenzione non risulta dagli atti; eventuali violazioni sulle modalità di notifica possono essere qualificati come nullità sanabili.

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto per altra causa, verificare subito dagli atti se lo stato di detenzione risulta formalmente: solo se la detenzione risulta dagli atti scatta l'obbligo di notifica nel luogo di detenzione.
  • La notifica al domicilio eletto è valida quando lo status di detenzione non risulta negli atti; la mancanza di notifica al luogo di detenzione configura, di norma, una nullità intermedia sanabile se non tempestivamente eccepita.
  • Le eccezioni di nullità relative alla notifica devono essere sollevate tempestivamente (es. con memoria nel giudizio cartolare) per evitare la sanatoria: sollevare il vizio per la prima volta in cassazione è spesso inefficace.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis è necessario dimostrare l'assenza di abitualità: la semplice contestazione della recidiva non è sufficiente; il giudice deve valutare concretamente natura e tempi dei reati pregressi.
  • La contestazione di recidiva reiterata specifica è elemento che, se accertato, ostacola l'applicazione dell'art. 131-bis perché indica abitualità e aumentata pericolosità sociale.
  • In caso di ricorso infondato o gravemente carente, si rischia la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione alla Cassa delle ammende: valutare la fondatezza e la tempestività dei mezzi di impugnazione prima di agire.

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