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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02452/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti sui ratei di pensione di vecchiaia maturati in un quinquennio, a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento del regime previdenziale approvato con decreto interministeriale del 14 luglio 2004 e poi richiamato da una delibera interna del 27 giugno 2013. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la trattenuta e avevano condannato la Cassa a restituire le somme. In Cassazione la Cassa ha dedotto, con due motivi connessi, la violazione della normativa che attribuisce autonomia regolamentare alle casse privatizzate e delle disposizioni che avrebbero consentito interventi finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse un legittimo strumento regolamentare e non una misura eccezionale o limitata nel tempo. Ha inoltre invocato il quadro costituzionale e le norme del 2011, 2013, 2006 e 1995 per affermare la legittimità dell'intervento. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché il precedente consolidato esclude che l'autonomia regolamentare della Cassa consenta di introdurre una trattenuta su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti; il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale, non essendo sufficiente un regolamento interno. Inoltre, la norma di interpretazione autentica richiamata opera solo per atti incisi sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non per un contributo straordinario provvisorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Cassa, confermando la decisione di merito che aveva ordinato la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Nei confronti della parte rimasta intimata non ha pronunciato sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    invocato dalla ricorrente per fondare l'autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare la trattenuta sui trattamenti pensionistici già determinati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    disposizione regolamentare posta a base del contributo di solidarietà, ritenuta non sufficiente, da sola, a imporre una prestazione patrimoniale sui ratei pensionistici.

  • delibera CNPADC 27 giugno 2013

    atto richiamato dalla Cassa a sostegno dell'applicazione del contributo, ma non considerato fonte idonea a fondare la prestazione imposta.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    norma che delimita l'autonomia regolamentare delle Casse privatizzate ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende la trattenuta successiva su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la scomparsa del numerus clausus degli interventi regolamentari, ma non ritenuto decisivo perché la base giuridica dell'intervento va ricercata nel testo previgente dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che, secondo la Corte, condiziona la legittimità degli atti degli enti previdenziali alla finalizzazione all'equilibrio finanziario di lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà in esame, perché provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011

    richiamato come precedente normativo di contributo di solidarietà imposto dalla legge, ma non idoneo a giustificare la diversa misura regolamentare oggetto della causa.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente; non viene valorizzato dalla Corte come base per la legittimità del prelievo.

  • art. 23 Cost.

    richiamato dalla Corte nel senso che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, quindi, è soggetto a riserva di legge.

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della funzione previdenziale dell'intervento, ma non sufficiente a superare il limite della riserva di legge.

Massime di principio

  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, in via regolamentare, un contributo di solidarietà che incida su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, quando la misura non trovi una specifica base legislativa.
  • Il contributo di solidarietà, per la sua natura di prestazione patrimoniale imposta, richiede una previsione di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; un atto interno o regolamentare non basta a legittimarlo.
  • La norma di interpretazione autentica che collega la legittimità degli atti degli enti previdenziali al perseguimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine si riferisce agli interventi che incidono sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non a prelievi straordinari provvisori su pensioni già liquidate.
  • Il richiamo a precedenti interventi legislativi che abbiano previsto contributi di solidarietà non può essere esteso, per analogia, a misure differenti adottate da fonti regolamentari in assenza di espressa autorizzazione legislativa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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