Sentenza del 04/02/2015 n. 1973 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 19 giugno 2008, che aveva accolto l'appello dell'Amministrazione: aveva respinto il ricorso di Ca.Ma. contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione relativa alla successione di C.C. e dichiarato inammissibili, perché tardivi, i ricorsi degli altri coeredi contro il medesimo atto. In cassazione hanno proposto cinque motivi: omessa pronuncia su un'eccezione processuale relativa all'ammissibilità dell'appello; contestazione della tardività dei ricorsi degli altri coeredi, invocando la responsabilità solidale e il litisconsorzio necessario; omessa o apparente motivazione su un fatto controverso; errata applicazione delle regole sul cumulo tra beni ereditari (relictum) e donazioni precedenti (donatum) per determinare l'imposta; deducibilità di debiti tributari sospesi e decorrenza del termine per provarne l'esistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il vizio di motivazione non può essere usato per denunciare un'omessa pronuncia su una questione processuale; il secondo perché il quesito di diritto era astratto e non riportava gli elementi concreti necessari, inclusi date di notifica e proposizione del ricorso; il terzo perché mancava la sintesi del fatto controverso e decisivo richiesta; e il quinto perché formulava un quesito astratto, non collegato ai fatti della controversia. Ha rigettato nel merito il quarto motivo: la CTR aveva correttamente ritenuto che il valore delle donazioni si aggiungesse all'asse ereditario soltanto per determinare l'aliquota, da applicare poi ai soli beni caduti in successione, e aveva accertato che l'Ufficio aveva calcolato l'imposta sull'asse, non sull'intero coacervo. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese processuali, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione può essere dedotto, in cassazione, soltanto in relazione alla questione di fatto, mentre nella specie lo si invoca sostenendo esser stata la sentenza caratterizzata da un' omissione di pronuncia su un'eccezione processuale di inammissibilità dell'appello.
Il vizio di motivazione previsto da questa disposizione riguarda questioni di fatto e non può essere impiegato per denunciare l'omessa pronuncia su un'eccezione processuale.
Art. 14, comma 1, e art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le disposizioni erano invocate dai ricorrenti in relazione alla responsabilità solidale e al litisconsorzio necessario, ma la Corte non ne ha svolto un'interpretazione di merito: il motivo è stato dichiarato inammissibile per l'astrattezza del quesito e la mancata esposizione dei fatti rilevanti.
Il quesito traduce un mero interpello alla corte circa l'operare di principi giuridici avulsi dal contesto. Invero, non essendo riportati gli elementi essenziali della fattispecie concreta, non è dato comprendere in qual senso il quesito pertenga alla controversia e in qual senso una risposta possa consentirne la definizione.
Il quesito di diritto deve essere pertinente alla controversia e consentire di individuare l'errore attribuito alla decisione in rapporto ai fatti essenziali; un quesito astratto e sganciato dal caso concreto comporta l'inammissibilità del motivo.
Artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 346 del 1990, nel testo applicabile ratione temporis
La base imponibile si determina mediante individuazione e valutazione dei beni ereditari maggiorata del valore delle donazioni al solo fine di determinare l'aliquota, giacchè questa va poi applicata ai soli beni caduti in successione allo specifico fine di non tassare nuovamente quanto a suo tempo donato.
Nel calcolo dell'imposta di successione, le donazioni pregresse concorrono a determinare l'aliquota applicabile, ma l'imposta così determinata si applica soltanto ai beni ereditati, evitando di tassare nuovamente i beni già donati.
Artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 346 del 1990
I ricorrenti li invocavano per sostenere la deducibilità dei debiti tributari il cui pagamento era sospeso e la decorrenza del termine per provarne l'esistenza dalla cessazione della sospensione. La Corte non ha deciso tali questioni nel merito, dichiarando inammissibile il motivo perché il quesito non era collegato agli elementi concreti del caso.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di omessa o insufficiente motivazione riguarda un fatto controverso e decisivo; non sostituisce il motivo con cui si contesta l'omessa pronuncia su una questione processuale.
- I quesiti di diritto devono essere costruiti sul caso concreto e indicare gli elementi essenziali della controversia e l'errore imputato alla decisione. Quesiti formulati come richieste astratte di chiarimento giuridico possono comportare l'inammissibilità del motivo.
- Nel regime dell'imposta di successione esaminato, il valore delle donazioni pregresse si somma al relictum per individuare l'aliquota, ma l'imposta viene applicata ai soli beni ereditari.
- La pronuncia non stabilisce una regola generale sulla decorrenza dei termini per impugnare per i coobbligati, sul litisconsorzio necessario o sulla deducibilità dei debiti tributari sospesi: le relative questioni sono rimaste senza esame di merito per l'inammissibilità dei motivi.
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