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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16929/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della titolare di un’azienda agricola, su domanda di un soggetto che pretendeva il pagamento di somme per retribuzioni maturate nell’ambito di tre distinti rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra maggio 2016 e novembre 2018. La datrice di lavoro propose opposizione sostenendo, in sostanza, che i rapporti formalmente documentati non fossero veri rapporti di lavoro subordinato, perché tra le parti vi sarebbe stata una convivenza more uxorio e una gestione comune dell’azienda agricola, con prestazioni svolte a titolo gratuito o comunque in un contesto assimilabile a società di fatto. In appello la Corte territoriale rigettò il gravame, ritenendo inammissibile il primo motivo perché introduceva tardivamente la convivenza more uxorio come fatto estintivo della pretesa retributiva, e comunque escludendo la simulazione dei rapporti di lavoro sulla base delle risultanze istruttorie. Con il ricorso per cassazione la datrice dedusse nullità della sentenza per violazione dell’art. 437, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente considerato nuova la deduzione circa la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa per il rapporto more uxorio, quando essa sarebbe stata soltanto una diversa argomentazione a sostegno della contestazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile: ha richiamato il principio per cui il divieto di jus novorum riguarda non solo nuove allegazioni o prove, ma anche la specificazione di nuove causae petendi o eccezioni, salvo semplice precisazione di temi già acquisiti; nel caso concreto, però, ha osservato che la convivenza more uxorio, la gestione comune dell’azienda e la gratuità della prestazione erano già state dedotte in primo grado e valutate dal Tribunale, sicché non si trattava di novità processuale. Tuttavia, la doglianza restava irrilevante perché, nella sostanza, mirava soltanto a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. Ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. La Corte ha ritenuto che la censura sulla novità della questione ex art. 437, comma 2, c.p.c. non scalfisse la ratio della decisione impugnata, poiché la deduzione era già emersa nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, la doglianza si risolveva in un non consentito riesame del merito probatorio.

Norme richiamate

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel giudizio di appello del rito del lavoro è vietata la proposizione di nuove domande, eccezioni e deduzioni che introducano nuove causae petendi; è ammessa solo una precisazione di temi già acquisiti al giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamata la disciplina del procedimento in camera di consiglio per la decisione del ricorso.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Il collegio ha riservato la motivazione ai sensi della norma richiamata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    Norma evocata indirettamente nel richiamo al tema della valutazione e distribuzione dell’onere probatorio, quale cornice dell’accertamento di merito.

Massime di principio

  • Il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello non riguarda soltanto nuove allegazioni o nuovi mezzi di prova, ma anche la prospettazione di una diversa causa petendi o di una nuova eccezione, salvo che si tratti di una mera precisazione di un tema già introdotto nel giudizio.
  • Una questione non è nuova in appello se il fatto storico e la relativa deduzione difensiva erano già stati allegati in primo grado e valutati dal giudice di prime cure.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura in un riesame del merito o della valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • La deduzione di convivenza more uxorio o di gestione comune di un’attività può essere rilevante ai fini della gratuità della prestazione, ma la sua incidenza processuale dipende dal momento in cui il fatto è stato allegato e dalla sua effettiva valutazione nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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