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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, redatto e sottoscritto da lui e presentato all’ufficio matricola della Casa circondariale di Capanne, contro una decisione relativa alla richiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, formulata ai sensi degli artt. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e 147, n. 2, c.p. Il testo non indica i motivi di merito del ricorso né il contenuto della decisione impugnata. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell’art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, anziché da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non specifica il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato né il suo contenuto.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile, poiché l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    chiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, formulata ai sensi degli artt. 47-ter, comma 1-ter, Ord.pen., 147 , n. 2, cod. pen.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare; la Corte non ne esamina i presupposti sostanziali, essendosi arrestata all’inammissibilità del ricorso.

  • art. 147, n. 2, c.p.

    chiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, formulata ai sensi degli artt. 47-ter, comma 1-ter, Ord.pen., 147 , n. 2, cod. pen.

    La disposizione è indicata come ulteriore fondamento dell’istanza di differimento; la decisione non ne interpreta né applica i requisiti sostanziali.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione redatto e sottoscritto personalmente dal condannato è inammissibile quando non risulti sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall’art. 613 c.p.p.
  • Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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