Ordinanza n. 489/2026 - Cagliari, Sezione 1
per la condanna: - dell’Università degli Studi di Sassari a concedere alla ricorrente accesso integrale alla documentazione amministrativa relativa alla procedura comparativa per il reclutamento di n. 1 RTD B, SSD ECON-07/A Economia e gestione delle imprese (ex SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese)”, i cui atti sono stati approvati in data 8 ottobre 2025; - domanda proposta nell’ambito del più ampio giudizio avente a oggetto gli esiti della procedura comparativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione relativa alla procedura comparativa e alle attività di rivalutazione dei candidati
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata seconda classificata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già partecipante alla procedura comparativa per il reclutamento di un RTD B e già autrice di un ricorso contro gli esiti della procedura, ha chiesto l'accesso a documenti ulteriori rispetto a quelli trasmessi dall'Università. L'istanza riguardava, tra l'altro, i documenti di supporto alle operazioni di rivalutazione, eventuali registrazioni delle sedute e della discussione pubblica, la documentazione relativa alla nomina della nuova commissione, le verifiche sui titoli e sugli incarichi del controinteressato, nonché documentazione amministrativa e contabile relativa a progetti di ricerca indicati dal medesimo candidato. L'Università aveva trasmesso alcuni verbali e, solo il giorno precedente all'udienza camerale, parte della corrispondenza intercorsa con i commissari, sostenendo inoltre l'inesistenza di alcuni documenti e l'assenza di ulteriore documentazione prodotta dalla commissione. La ricorrente ha dedotto l'insufficienza del riscontro e la persistente mancata ostensione dei documenti indicati, evidenziando il proprio interesse difensivo nell'ambito del giudizio di ottemperanza e del giudizio di appello pendente sugli esiti della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di accesso. Ha ritenuto sussistente un interesse personale, concreto e attuale della ricorrente, derivante dalla partecipazione alla selezione e dalla contestazione giurisdizionale dei suoi esiti, rispetto a tutti gli atti potenzialmente funzionali alla difesa nei giudizi pendenti o in altre sedi giurisdizionali. Ha escluso ostacoli legati alla riservatezza di terzi o alla segretezza dell'attività amministrativa, trattandosi di documentazione riferita a una selezione pubblica, nella quale le esigenze di trasparenza sono particolarmente intense, salvo dati appartenenti alla sfera personalissima, non indicati nell'istanza. Dal raffronto tra la richiesta e la documentazione già trasmessa ha individuato sette categorie di documenti ancora non adeguatamente riscontrate: documenti e file di supporto alla rivalutazione, eventuali registrazioni, documentazione identificativa del responsabile scientifico del progetto PREVIEW, documentazione amministrativa e contabile del progetto, documenti relativi ai titolari e ai team di ricerca di ulteriori progetti indicati dal controinteressato. Ha ordinato al Responsabile dell'Ufficio Comunicazione, Relazioni con il pubblico e Rapporti istituzionali dell'Università, o al facente funzioni, con facoltà di delega, di depositare tali documenti presso la Segreteria del TAR entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, accompagnandoli con una sintetica relazione sulle attività svolte. In caso di inesistenza o mancata reperibilità di uno o più documenti, il responsabile dovrà dichiararlo formalmente, indicando le presumibili ragioni dell'assenza e assumendo la relativa responsabilità dichiarativa. Se i documenti sono detenuti da altra pubblica amministrazione, dovrà richiederne copia e allegarla al deposito. Il TAR ha inoltre nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione generale competente del Ministero dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega, per l'eventuale inerzia dell'Università dopo la scadenza del termine, senza compenso commissariale. La decisione sulle spese è stata rinviata al merito.
Norme richiamate
Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario
La disposizione è stata applicata nella precedente ordinanza del giudizio per convertire il rito e trattare con rito ordinario le domande diverse da quella di accesso.
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di accertamento della nullità o inefficacia degli atti adottati in violazione del giudicato; tale domanda non è stata decisa con la presente ordinanza.
È richiamato nel riferimento alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, nell'ambito della contestazione delle modalità di nomina della nuova commissione; il profilo non è stato deciso con la presente ordinanza.
art. 41, comma 2, del Regolamento di Ateneo
i componenti delle commissioni dei concorsi per RTD devono essere …nominati tra professori di prima e di seconda fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto della procedura, in difetto al macrosettore concorsuale o in subordine a settori affini
È stato invocato dalla ricorrente per contestare il metodo di individuazione e sorteggio dei componenti della nuova commissione; la questione non è stata definita nella presente fase.
È richiamato nella denominazione dell'istanza di riesame e autotutela presentata dalla ricorrente, tra i documenti oggetto di accesso.
Massime di principio
- Il partecipante a una procedura selettiva pubblica che abbia contestato in giudizio gli esiti della procedura è titolare di un interesse personale, concreto e attuale ad accedere a ogni documento potenzialmente funzionale all'esercizio della difesa nel giudizio di cognizione, nel giudizio di ottemperanza o in un giudizio di appello.
- Nelle procedure di selezione pubblica l'esigenza di trasparenza è particolarmente intensa e, in assenza di specifici dati appartenenti alla sfera personalissima di terzi, non possono essere opposti genericamente la riservatezza o la segretezza dell'attività amministrativa per negare l'accesso alla documentazione inerente alla procedura e alla valutazione dei candidati.
- L'amministrazione destinataria di un ordine di esibizione deve fornire un riscontro puntuale per ciascuna categoria di documenti richiesta; ove ritenga che un documento non esista o non sia detenuto, deve dichiararlo formalmente indicando, per quanto possibile, le ragioni dell'assenza e assumendo la responsabilità della dichiarazione.
- Quando i documenti richiesti siano detenuti da un'altra pubblica amministrazione, l'amministrazione destinataria dell'ordine di accesso deve attivarsi per ottenerne copia e renderli disponibili, se pertinenti all'istanza e detenuti per ragioni istituzionali.
- In presenza di un'esigenza oggettivamente urgente di acquisire documenti per l'esercizio della difesa e di una precedente ostensione tardiva o incompleta, il giudice amministrativo può nominare già nell'ordinanza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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