Cassazione Penale, Sentenza n. 6947/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iannotta è stato giudicato per peculato per essersi appropriato di somme derivanti dalla gestione di apparecchi da gioco (PREU e quota canone AMMS) non versandole alla concessionaria Cogetech S.p.a., nonché di sette apparecchi e documentazione. In primo grado è stato condannato per l'appropriazione della somma di euro 42.783,50. In appello la condanna è stata confermata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) carenza dell'elemento soggettivo del reato di peculato (mancanza di dolo o, al più, dolo eventuale) sostenendo che vi fosse confusione contrattuale e una sostituzione della pagina contrattuale con aumento artificioso dell'aggio; (2) violazione di legge sulla sussistenza del dolo; inoltre ha proposto questioni nuove: incostituzionalità dell'art. 358 c.p. (per violazione dell'art. 3 Cost.) perché il gestore AWP sarebbe trattato diversamente dall'albergatore in ordine alla riscossione di somme analoghe (sanzionate ora amministrativamente), e, in via subordinata, remissione alle Sezioni Unite per valutare la derubricazione a furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecita una diversa valutazione dei fatti (ricostruzione del dolo è questione di merito riservata al giudice di merito). Sul merito la Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 6087/2020, Rubbo) secondo cui il denaro incassato dagli apparecchi appartiene all'Amministrazione pubblica sin dal momento della riscossione e il concessionario (e per delega il gestore) ha qualifica di "agente contabile"/incaricato di pubblico servizio; pertanto l'appropriazione integra peculato anche se l'imputato sosteneva di avere crediti verso la concessionaria. La questione di legittimità costituzionale proposta è stata dichiarata manifestamente infondata perché la diversa disciplina riguardante gli albergatori deriva da una riforma sistemica del procedimento tributario e rientra nella discrezionalità legislativa; la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite è stata respinta alla luce del consolidato orientamento che esclude la qualificazione alternativa a furto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Norma che individua gli incaricati di pubblico servizio; la questione di costituzionalità proposta rispetto a questa norma è stata ritenuta manifestamente infondata perché la diversificazione di trattamento (es. albergatori) deriva da una riforma legislativa organica e non da un mero mutamento di qualificazione formale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground di cassazione relativo al vizio di motivazione; qui invocato per contestare la valutazione dell'elemento soggettivo, ma la Corte ha richiamato il divieto di sindacare nel merito valutazioni di fatto
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ground di cassazione per violazione di legge; utilizzato per contestare la sussistenza del dolo nel peculato; la Cassazione ha ritenuto la deduzione infondata alla luce della giurisprudenza consolidata
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 110 T.U.L.P.S. (sesto e settimo comma)
Richiamato come norma che disciplina gli apparecchi da intrattenimento (AWP); la giurisprudenza ha ritenuto che il gestore, nella riscossione del PREU, agisca per attività delegate e concorra nella funzione di 'agente contabile' del concessionario
Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo)
Precedente delle Sezioni Unite che afferma che il denaro incassato dagli apparecchi di gioco appartiene alla pubblica amministrazione dal momento della riscossione e qualifica il concessionario come 'agente contabile', principio decisivo per la ricostruzione del peculato nel caso di appropriazione delle somme del PREU
art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77
Citato quale intervento normativo che ha modificato la disciplina della tassa di soggiorno e il regime sanzionatorio per gli albergatori, usato nell'argomentazione del ricorrente per sostenere disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto che la modifica sia sistemica e legittima
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale (parità/uguaglianza di trattamento); la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata perché la differenza normativa è motivata da scelte legislative discrezionali e da una riscrittura del procedimento di riscossione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione dei fatti: deduzioni che richiedono una diversa lettura probatoria sono in genere inammissibili in cassazione.
- Se, per legge o giurisprudenza, le somme riscosse dal gestore di AWP appartengono subito all'Amministrazione (PREU), l'appropriazione integra peculato, anche se il gestore ritiene di avere crediti verso il concessionario.
- La mera esistenza di un credito verso la pubblica amministrazione o il concessionario non legittima l'autotutela: non è sufficiente per escludere il dolo del peculato la pretesa non riconosciuta del gestore.
- Una riforma legislativa che modifica il regime di riscossione (es. trasformando soggetti da 'agente contabile' a semplici 'responsabili d'imposta') può giustificare differenze di trattamento e rende difficile una questione di incostituzionalità fondata solo sul cambio di qualificazione formale.
- Per evitare il rischio di qualificazione per peculato, in situazioni di disputa sull'aggio o sui conteggi con il concessionario è opportuno ativare immediatamente rimedi giurisdizionali (azioni per la determinazione del credito) e non trattenere le somme destinate all'Erario.
- La richiesta di derubricazione a furto si scontra con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite che esclude la qualificazione alternativa quando il denaro è considerato di proprietà pubblica dal momento della riscossione.
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