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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27571/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un'alluvione verificatasi il 26 luglio 2004 in un'area rurale del Comune di Bari. Alcuni proprietari di terreni e fabbricati hanno agito chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che una ex discarica realizzata dalla società municipalizzata, posta a monte dei loro terreni, avesse occluso o deviato l'alveo naturale di scolo delle acque, causando l'inondazione. Nel corso del giudizio di primo grado sono intervenuti altri soggetti danneggiati. Il Tribunale, sulla base di una CTU rinnovata, ha rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale tra la discarica e i danni. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 2909 c.c., lamentando l'omessa considerazione di un giudicato esterno e un mutamento della causa petendi; 2) violazione di legge in relazione all'art. 11 preleggi, sostenendo che la decisione si sarebbe fondata su una disapplicazione dello strumento urbanistico e su un ius superveniens privo di efficacia retroattiva; 3) violazione di norme processuali e dell'art. 2909 c.c., deducendo omessa valutazione delle prove e delle allegazioni ai fini dell'accertamento del nesso causale. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, osservando che il fulcro della decisione di merito era l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la discarica e i danni da allagamento, che la rinnovazione della CTU rientra nel potere discrezionale del giudice se adeguatamente motivata e che la legittimità o meno delle costruzioni sui terreni degli attori era circostanza irrilevante rispetto alla mancata prova causale. La censura sul terzo motivo si risolveva, secondo la Corte, in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il dedotto giudicato esterno non era pertinente alla controversia e non risultava specificamente coltivato in appello; ha ritenuto corretto il potere del giudice di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica e la sostituzione del consulente, in presenza di ragioni motivate e di dubbi sull'apparenza di imparzialità; ha escluso che ciò integrasse una mutatio libelli; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la questione della legittimità urbanistica delle costruzioni era irrilevante rispetto al punto decisivo, ossia la mancata prova del nesso causale tra discarica e danni, essendo emerso che l'evento meteorico fu di eccezionale intensità e che i danni si sarebbero verificati comunque; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione della Corte

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte ribadisce che la censura ex art. 116 non può risolversi in una contestazione della valutazione del materiale istruttorio

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disatteso prove legali o attribuito piena prova a elementi soggetti a prudente apprezzamento; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo tra le norme asseritamente violate

  • art. 196 c.p.c.

    il giudice ha sempre facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel primo e terzo motivo in relazione al giudicato formale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze di causa, senza denunciare un effettivo errore di sussunzione o interpretazione della norma

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato sostanziale; nel caso concreto il preteso giudicato non era pertinente alla vicenda oggetto di causa

  • art. 11 delle preleggi

    richiamato nel secondo motivo in relazione al divieto di retroattività, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede la prova del nesso causale tra condotta e danno, qui ritenuta mancante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • La censura per violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio di diritto, si contesti soltanto la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, così come la sostituzione del consulente, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
  • Il giudice può disporre una nuova CTU quando ritenga non attendibili o non univoche le conclusioni del primo ausiliario, specie se l'elaborato presenti contraddizioni o non chiarisca il punto decisivo dell'accertamento.
  • In una domanda risarcitoria per danni da eventi naturali, la responsabilità del convenuto presuppone la prova rigorosa del nesso causale tra la condotta contestata e il danno lamentato; se il danno si sarebbe comunque verificato per la sola intensità dell'evento e per l'assetto dei luoghi, la domanda va rigettata.
  • La deduzione di un giudicato esterno è utile solo se il precedente richiamato è effettivamente pertinente alla questione decisa e se la relativa allegazione è stata specificamente coltivata nei gradi di merito.
  • La legittimità urbanistica delle opere realizzate dal danneggiato può essere irrilevante, ai fini dell'azione ex art. 2043 c.c., quando la decisione dipende esclusivamente dalla mancanza di prova del nesso eziologico tra la condotta del convenuto e il danno.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, ma solo nei casi in cui il giudice abbia attribuito efficacia probatoria a elementi non dedotti, abbia violato il regime delle prove legali o abbia posto a fondamento della decisione prove utilizzate fuori dai limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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