Cassazione Civile, Ordinanza n. 21210/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la realizzazione e posa in opera di un macchinario (sistema di traino a catena-gruppo rulliera) destinato a un forno frontale. La società committente convenuta veniva chiamata a risarcire i danni lamentati dalla controparte per asseriti vizi e difetti di funzionamento del macchinario, comprensivi: (i) del costo di riparazioni eseguite da terzi dopo l'installazione; (ii) del danno da fermo macchina e da scarti di produzione che la controparte diceva di avere a sua volta subito verso il proprio cliente finale. In primo grado la domanda veniva accolta solo parzialmente; in appello, invece, la Corte territoriale accoglieva integralmente il gravame principale della danneggiata e rigettava l'appello incidentale della convenuta, condannando la società committente al pagamento della somma richiesta. Con il ricorso per cassazione la società condannata deduceva cinque motivi: 1) incompetenza territoriale, sostenendo che il luogo di posa in opera era solo obbligazione accessoria e non rilevava ai fini degli artt. 19 e 20 c.p.c.; 2) violazione delle regole sulla prova, per avere la Corte d'appello valorizzato la testimonianza senza disporre CTU e oltre i limiti di ammissibilità della prova orale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché vizio motivazionale, per avere omesso di considerare che la compromissione del macchinario sarebbe dipesa da modifiche autonome apportate dalla controparte e dal terzo utilizzatore; 4) violazione degli artt. 634 c.p.c. e 2224 c.c., per il preteso uso improprio delle fatture come prova del danno da fermo tecnico e scarti di produzione; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione alla scelta di non disporre CTU, alla mancata valutazione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. e all'erronea considerazione delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, affermando che, nelle azioni di risarcimento da inadempimento contrattuale, il foro competente si individua con riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione rimasta inesatta o inadempiuta, anche quando il debitore contesti l'esistenza stessa dell'obbligazione. Ha reputato infondato il motivo sulla mancata CTU, ricordando che la decisione di ricorrere o meno a consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile se il giudice dispone già di elementi istruttori sufficienti. Ha dichiarato inammissibile il motivo che mirava a rimettere in discussione la valutazione delle testimonianze, poiché il sindacato di legittimità non consente di riesaminare l'apprezzamento del materiale probatorio. Ha ritenuto infondato anche il motivo relativo alle fatture, precisando che esse hanno valore solo indiziario e vanno valutate insieme ad altri elementi. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza di motivazione apparente, perché la censura non denunciava un vizio riconducibile al minimo costituzionale della motivazione, ma si risolveva in una contestazione del merito probatorio. La società ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c.
La censura di competenza territoriale viene esaminata come motivo di ricorso per cassazione, ma è respinta perché la regola applicabile ai fini del foro si fonda sul luogo di esecuzione della prestazione inadempiuta o inesattamente eseguita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per il motivo relativo alla pretesa violazione delle norme sulla prova documentale e sull'uso delle fatture, che viene però ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per le censure di violazione delle regole processuali, di motivazione apparente e di pretesa erronea gestione della prova; la Corte ne esclude la fondatezza o l'ammissibilità secondo i casi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo novellato, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; il vizio è configurabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o con affermazioni inconciliabili.
La sua violazione è configurabile solo come errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non quando si contesti la valutazione di attendibilità, sufficienza e congruenza del materiale istruttorio.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio, riservata al giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ma la censura è respinta perché attiene alla valutazione del merito.
È invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, poiché il giudice di merito ha deciso sulla base degli elementi disponibili.
Richiamato per la dedotta incidenza del comportamento della controparte sul nesso causale e sul danno, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mira a rivalutare il merito.
Richiamato in relazione al valore probatorio delle fatture, che la Corte riconduce a meri elementi indiziari e non a prova immediata del danno.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto del rapporto contrattuale e della prova del danno, ma senza accoglimento della censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se meramente apparente, mancante o affetta dai vizi estremi descritti dalla giurisprudenza; non basta un asserito difetto di sufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle domande di risarcimento per inadempimento contrattuale, ai fini della competenza territoriale conta il luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione rimasta inadempiuta o inesattamente adempiuta, non il mero luogo in cui si è manifestato il danno o si è verificato l'inadempimento.
- La scelta di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il giudice disponga già di elementi istruttori e di cognizioni sufficienti a decidere.
- La contestazione della valutazione di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze integra un sindacato sul merito probatorio, estraneo al giudizio di legittimità.
- Le fatture prodotte dal danneggiato non costituiscono prova piena e immediata dell'entità del danno, ma soltanto elementi indiziari da apprezzare insieme ad altri dati e anche secondo le nozioni di comune esperienza.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile soltanto entro il minimo costituzionale: non basta lamentare insufficienza o pretesa fragilità della ricostruzione, occorrendo una motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o con affermazioni inconciliabili.
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