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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21954/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che l'inammissibilità fosse ascrivibile a colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. I motivi erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il fatto per cui era in corso il giudizio e un precedente fatto già deciso con sentenza irrevocabile del Tribunale di Agrigento; (2) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze perché il giudice di merito aveva motivato in modo adeguato sia sull'assenza di un unico disegno criminoso, evidenziando diversità di tipologia di droga, luogo di commissione e distanza temporale tra i fatti, sia sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità della condotta e dei precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per la detenzione illecita di cocaina finalizzata alla cessione a terzi, nella forma di lieve entità richiamata dal testo.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    L'identità del disegno criminoso richiede un programma unitario di condotte illecite previamente ideato e voluto, non bastando la mera inclinazione a delinquere; occorrono concreti indici sintomatici valutati dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate per assenza di elementi positivi; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esclusione della colpa del ricorrente, della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che questa sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • L'unicità del disegno criminoso presuppone che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo reato; la mera contiguità soggettiva o la serialità criminosa non bastano.
  • Per riconoscere la continuazione occorre una verifica concreta di indici quali omogeneità delle violazioni, bene giuridico protetto, contiguità temporale e spaziale, modalità della condotta e sistematicità; la presenza di uno solo di tali elementi non è decisiva se i fatti appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
  • La valutazione sull'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi e può fondarsi sulla gravità del fatto e sui precedenti specifici; non è necessario valorizzare espressamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando sia ravvisabile una colpa del ricorrente nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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