Sentenza n. 438/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a – dell’ordinanza n. 151 del 01.12.2025, successivamente notificata, con la quale il Comune di Pagani ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Prolungamento Taurano (ex Via Mazzini) n. 100; b – del verbale di sopralluogo 242/25/P.G. del 22.10.2025; c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, preceduta da verbale di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di alcune opere realizzate presso l'immobile di loro proprietà, nonché il verbale di sopralluogo e gli atti connessi. L'area era stata a lungo ricompresa in una zona contesa tra il Comune di Pagani e il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Tra il 2017 e il 2019 i ricorrenti avevano presentato al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino una SCIA ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 380/2001 e un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del medesimo decreto, relative alle opere oggetto dell'ordinanza e ad altre opere minori. Dopo una pronuncia del Consiglio di Stato del 2023, era stata chiarita la competenza del Comune di Pagani, ma le pratiche non risultavano trasferite. I ricorrenti hanno dedotto censure formali e sostanziali, tra cui il difetto di motivazione, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di istruttoria per non avere il Comune considerato la pendenza delle istanze di sanatoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il TAR ha ritenuto legittima l'ordinanza di demolizione, qualificando il potere repressivo dell'abuso edilizio come doveroso, vincolato e privo di discrezionalità. Pertanto, non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, essendo tale interesse insito nella restaurazione della legalità violata; il mero decorso del tempo non genera affidamento tutelabile nel responsabile dell'abuso. L'ordinanza è adeguatamente motivata quando descrive le opere abusive e individua le violazioni accertate. È stata respinta anche la censura relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la natura vincolata dell'ordine demolitorio esclude utili apporti partecipativi e comunque rende applicabile l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il TAR non ha ravvisato un difetto istruttorio tale da invalidare l'ordinanza: le istanze erano state presentate a un Comune allora individuato come competente per l'area contesa e successivamente divenuto incompetente. Tuttavia, ha precisato che il Comune di Pagani deve acquisire dal Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, o dai ricorrenti, le istanze di sanatoria e valutarle, sospendendo nelle more l'esecuzione dell'ordinanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Richiamato quale fondamento della SCIA presentata per la sanatoria di imprecisioni relative a opere edilizie.
Richiamato quale fondamento dell'istanza di accertamento di conformità delle opere.
La preventiva comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordine demolitorio, trattandosi di atto vincolato rispetto al quale non sono ravvisabili utili apporti partecipativi.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio derivante dall'omessa comunicazione di avvio non determina l'annullabilità dell'atto quando, per la natura vincolata del potere, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
La disciplina dell'ordine di demolizione è stata applicata, secondo i principi richiamati dal giudice, come espressione di un potere repressivo doveroso e vincolato dell'abuso edilizio.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di un potere repressivo doveroso e vincolato, sicché l'amministrazione non deve effettuare una ponderazione discrezionale tra l'interesse pubblico al ripristino e l'interesse privato alla conservazione dell'opera.
- L'ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sull'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino, poiché tale interesse è insito nella restaurazione della legalità edilizia violata.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non fa sorgere un affidamento tutelabile del responsabile dell'abuso e non esonera l'amministrazione dall'esercizio del potere repressivo.
- L'ordine di demolizione è sufficientemente motivato quando descrive le opere abusive, anche sotto i profili morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo, e individua le violazioni edilizie accertate.
- La preventiva comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione, in ragione della sua natura vincolata; l'omissione non comporta comunque l'annullabilità dell'atto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Quando un'istanza di sanatoria sia stata presentata a un'amministrazione che, per una situazione di incertezza sulla competenza territoriale, appariva competente, l'amministrazione successivamente riconosciuta competente deve acquisire e valutare l'istanza prima di dare esecuzione all'ordine demolitorio.
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