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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27982/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dal proprietario di un fondo confinante per ottenere la determinazione dell'esatta linea di confine tra due fondi limitrofi e l'apposizione dei termini lapidei mancanti. I convenuti avevano contestato l'esistenza di un reale conflitto sul confine, sostenendo che la delimitazione fosse già desumibile da un tipo di frazionamento allegato a un atto di divisione ereditaria e chiedendo comunque l'apposizione dei termini. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo il confine già certo e qualificando la domanda come azione di apposizione di termini ex art. 951 c.c., non come regolamento di confini ex art. 950 c.c. La corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo proposte entrambe le azioni, affermando che per il regolamento di confini bastasse anche la sola incertezza materiale del confine sul terreno e accertando la linea di confine sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Con l'unico motivo di ricorso i soccombenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 950 e 951 c.c., sostenendo che il confine fosse già esattamente determinato dai titoli e dal frazionamento, che mancasse quindi l'incertezza richiesta per l'azione di regolamento di confini e che la corte territoriale avesse illegittimamente dato prevalenza alle risultanze peritali rispetto ai titoli e al tipo di frazionamento, violando la gerarchia probatoria dell'art. 950 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato che l'azione di apposizione di termini non si esclude con quella di regolamento di confini e che, quando il confine non sia materialmente identificabile con certezza sul terreno, sussiste l'incertezza, anche se il confine sia teoricamente desumibile dai titoli. Nel caso concreto ha valorizzato il rilievo della corte di merito secondo cui il tipo di frazionamento, mai tradotto in atto e non integralmente risolutivo sul piano materiale, lasciava margini di imprecisione e dunque giustificava il ricorso all'art. 950 c.c. Ha inoltre ritenuto corretta l'utilizzazione della consulenza tecnica per la concreta individuazione del confine, trattandosi di accertamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e congrua. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    L'azione di regolamento di confini presuppone incertezza oggettiva o soggettiva della linea divisoria; i titoli sono il riferimento primario, ma possono essere integrati da altri mezzi di prova quando non consentano una precisa materializzazione del confine sul terreno.

  • art. 951 c.c.

    L'azione di apposizione di termini è esperibile quando il confine è certo e pacifico e serve solo a renderlo visibile e riconoscibile; se insorge contrasto sulla linea da segnare, la domanda può ricondursi al regolamento di confini.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione di regolamento di confini è ammissibile quando il confine tra fondi confinanti non sia concretamente individuabile con certezza sul terreno, anche se i titoli di provenienza o il frazionamento lo indichino in astratto.
  • L'azione di apposizione di termini non è incompatibile con quella di regolamento di confini: la prima presuppone un confine certo e mira solo a renderlo visibile, mentre la seconda opera quando la linea di confine è controversa o non materialmente accertabile.
  • Nel regolamento di confini i titoli e i frazionamenti costituiscono il primo criterio di ricerca della linea divisoria, ma se essi non consentono una localizzazione precisa il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio.
  • La determinazione concreta del confine mediante apprezzamento delle risultanze istruttorie e tecniche è valutazione di merito, non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione o errori di diritto realmente decisivi.
  • Quando il frazionamento proviene da un originario unico appezzamento, esso è il parametro privilegiato, ma solo se dalle sue misure sia possibile ricavare con esattezza la linea di separazione; altrimenti permane l'incertezza rilevante ex art. 950 c.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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