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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19169/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva domandato l’insinuazione al passivo, con collocazione in prededuzione, di un credito di euro 822.180,00 relativo a lavori e interventi eseguiti tra il 2005 e il 2017 su un immobile da essa condotto in locazione, anche durante la pendenza di una procedura di concordato poi sfociata nel fallimento della locatrice. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova dei lavori e per mancanza di autorizzazione degli organi della procedura concordataria. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall., rilevando che non risultava alcuna autorizzazione agli interventi, che le richieste di autorizzazione rinviavano comunque al carico economico della conduttrice e che non era stata provata la necessità e indifferibilità delle opere. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 99, comma 9, l.fall., lamentando che il tribunale non avesse valutato documenti dimostrativi della necessità e urgenza dei lavori e non avesse disposto CTU; con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 111 l.fall., anche in relazione agli artt. 1576 e 1577 c.c., sostenendo che le opere costituivano migliorie su beni poi acquisiti all’attivo fallimentare e dovevano essere ammesse in prededuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché diretto sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito su valutazioni di fatto insindacabili in sede di legittimità, non essendo state dedotte specifiche censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha inoltre precisato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, perché tali norme risultano violate solo in ipotesi diverse da quelle prospettate dalla ricorrente. Quanto alla CTU, ha ritenuto legittima la mancata ammissione, poiché il tribunale aveva fornito una motivazione esplicita e plausibile sull’impossibilità di accertare ex post l’urgenza dei lavori. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché, esclusa l’ammissibilità del primo, non occorreva esaminare la questione della prededuzione ex art. 111 l.fall. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo; nel caso è il rimedio utilizzato contro l’esclusione del credito.

  • art. 99, comma 9, l.fall.

    richiamato come parametro della censura, ma la Corte non lo ritiene violato perché le doglianze miravano a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal tribunale.

  • art. 111 l.fall.

    invocato per sostenere la prededuzione del credito; la questione è rimasta assorbita per l’inammissibilità del primo motivo.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio oltre i poteri; non ricorre nel caso esaminato.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non rispetta il criterio legale di valutazione, non già quando si contesti un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è l’unico spazio entro cui potrebbero essere censurate in cassazione le valutazioni di fatto in tema di prova, ma il ricorrente non ha articolato una doglianza riconducibile a tale vizio.

  • art. 1576 c.c.

    richiamato insieme all’art. 1577 c.c. per sostenere obblighi del locatore/conduttore relativi alle riparazioni; la Corte non esamina il tema nel merito per assorbimento.

  • art. 1577 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per fondare la pretesa al rimborso delle opere; questione assorbita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito quando il vero tema riguarda la valutazione delle prove e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: per l’art. 115 quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; per l’art. 116 quando attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola legale di valutazione, non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • La decisione di ammettere o meno la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, ma il mancato ricorso alla CTU è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia carente o illogica rispetto alla rilevanza tecnica della questione; se il giudice spiega di avere già elementi sufficienti o di non poter accertare ex post il fatto tecnico, il diniego è insindacabile.
  • Se la pretesa creditoria viene esclusa integralmente per difetto di prova o di autorizzazione dell’attività dedotta, ogni questione sulla collocazione privilegiata o prededucibile del credito diviene assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniLocazione abitativa
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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