Cassazione Civile, Ordinanza n. 18480/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria confinante)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra confinanti relativa a un muro posto sul confine tra due proprietà. In primo grado una parte aveva chiesto l'accertamento della natura comune del muro e la condanna dei convenuti al pagamento della metà del valore del suolo su cui l'opera era stata edificata; i convenuti avevano resistito e proposto domanda riconvenzionale di demolizione/arretramento del muro per violazione della distanza dal confine. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto la riconvenzionale. In appello, la Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione, rigettando la riconvenzionale. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme processuali e dell'art. 950 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto che il muro fosse stato edificato in esecuzione di un accordo sul confine mai dedotto dalle parti, con conseguente ultrapetizione e erronea valutazione della domanda; (2) violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c. e omessa motivazione in tema di regolamento delle spese, contestando la compensazione parziale operata dalla Corte distrettuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato perché censurava un accertamento di fatto della Corte d'appello, fondato sulle risultanze istruttorie, non sindacabile in cassazione; inoltre ha escluso l'ultrapetizione, osservando che la questione dell'accertamento del confine era stata devoluta in appello e che la decisione si collocava entro la domanda proposta. Ha anche rilevato che il motivo era formulato in modo promiscuo, mescolando vizi ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., con difetto di specificità. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile o manifestamente infondato perché la regolazione delle spese, anche in caso di riforma della decisione di primo grado, va compiuta considerando l'esito complessivo della lite e la valutazione della soccombenza reciproca è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione. Nessuna spesa è stata liquidata in favore dell'intimata, che non si è difesa; è stata però applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, oltre all'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito è rimasto nei limiti della domanda devoluta in appello.
Invocato unitamente ad altre norme processuali nel primo motivo, ma non ritenuto fondante la censura.
Invocato nel primo motivo in relazione alle preclusioni processuali, senza rilievo decisivo nella decisione di legittimità.
Richiamato nel primo motivo; la Corte osserva che la censura investe in realtà un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa la denunciata violazione perché la questione del confine era già devoluta al giudice d'appello.
Richiamato nel primo motivo in relazione all'accertamento del confine; la Corte ritiene il motivo infondato per la sua natura di critica a un accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per i vizi di violazione di legge, ma la Corte rileva una formulazione promiscua con il n. 4, causa di inammissibilità per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato implicitamente dalla Corte per censurare la mescolanza di vizi eterogenei nella formulazione del primo motivo.
Invocato nel secondo motivo per contestare le spese; la Corte ribadisce che il governo delle spese va valutato sull'esito complessivo della lite.
La Corte afferma che la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione parziale delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione.
La decisione aderisce alla proposta formulata ai sensi di tale rito camerale e ne condivide le conclusioni di inammissibilità/manifesta infondatezza.
È richiamato per la fase camerale di trattazione e per il deposito di memoria.
Applicato perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e l'intimata non ha svolto difese, con condanna del ricorrente a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile.
Massime di principio
- In cassazione non è sindacabile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di ultrapetizione non è configurabile quando il giudice d'appello si mantenga entro il perimetro della domanda o delle questioni devolute con l'impugnazione.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e formulato in modo autosufficiente: la commistione tra censure eterogenee ex art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c. può determinarne l'inammissibilità.
- Il regolamento delle spese processuali, specie in caso di riforma della sentenza di primo grado, deve tenere conto dell'esito complessivo della lite; la valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione parziale rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se congruamente esercitate.
- Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e la controparte non svolge difese, può trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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