Cassazione Civile, Ordinanza n. 30697/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
In sede di opposizione allo stato passivo, una società di leasing otteneva l’ammissione parziale e condizionata del proprio credito nel fallimento dell’utilizzatrice, a titolo di indennizzo risarcitorio conseguente alla risoluzione di un contratto di leasing immobiliare. Il tribunale, ritenendo eccessiva la clausola contrattuale che quantificava l’indennizzo, la riduceva da euro 2.505.435,65 a euro 1.100.000,00, mantenendo inoltre il meccanismo di detrazione del ricavato della vendita dell’immobile e prevedendo l’eventuale restituzione dell’eccedenza al fallimento. La società di leasing ricorreva per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per asserita erronea interpretazione delle clausole contrattuali e per avere il tribunale disposto una decurtazione del prezzo di riallocazione dalla sola penale, anziché dal credito complessivo; (2) violazione dell’art. 1384 c.c. per avere il giudice ridotto ingiustificatamente la penale, sostenendo anche che i canoni effettivamente pagati e le somme versate fossero diversi da quelli considerati dal tribunale. La curatela resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, lamentando da un lato ultrapetizione per avere il tribunale ammesso un credito non specificamente domandato nell’istanza originaria, dall’altro violazione degli artt. 1362 e 1526 c.c. per avere il giudice ritenuto applicabile la pattuizione contrattuale e non la disciplina legale della vendita con riserva di proprietà/risoluzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la censura sulla detrazione del ricavato della vendita non cogliesse la ratio decidendi, poiché il tribunale aveva disposto la compensazione del ricavato con tutte le ragioni di credito della società di leasing ammesse condizionatamente al passivo, non solo con l’indennizzo risarcitorio ma anche con canoni scaduti, interessi e spese. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze sull’interpretazione del contratto, perché formulate in modo generico senza indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati, e quelle sulla riduzione della penale, perché in sostanza dirette a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato l’inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di impugnazione tardiva resa inefficace dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Ha quindi condannato la ricorrente principale alle spese.
Norme richiamate
richiamato in relazione al principio di perpetuatio dell’ufficio del difensore, che impedisce che la revoca del mandato produca effetti nel giudizio di cassazione se il difensore non è sostituito
art. 98 legge fall.
richiamato quale base del procedimento di opposizione allo stato passivo
art. 99 legge fall.
richiamato nella doglianza di ultrapetizione del ricorso incidentale
richiamato nella doglianza di ultrapetizione del ricorso incidentale
richiamato nella doglianza della curatela, in tema di limiti alle domande nuove in appello/impugnazione
richiamato per censurare l’interpretazione delle clausole contrattuali; la Corte ribadisce che la violazione dei canoni ermeneutici deve essere dedotta specificamente e non in modo generico
richiamato in tema di riduzione della penale; la Corte ribadisce che l’apprezzamento di eccessività e la misura della riduzione sono censurabili solo nei limiti del sindacato di legittimità
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere l’applicazione della disciplina legale in luogo della pattuizione contrattuale
richiamato per dichiarare l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo a seguito dell’inammissibilità del ricorso principale
richiamato per escludere che la comunicazione via email non sottoscritta costituisse valida rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato per il deposito della memoria in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione delle norme sull’interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a evocare in modo generico gli artt. 1362 e ss. c.c., senza indicare quali specifici canoni ermeneutici siano stati violati e in che punto il giudice di merito se ne sia discostato.
- Non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge, una doglianza che miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del merito, inclusa la quantificazione di somme e l’apprezzamento di circostanze fattuali.
- La riduzione giudiziale della clausola penale è rimessa al giudice di merito, che deve valutare l’eccessività dell’importo anche in relazione all’interesse del creditore all’adempimento e allo squilibrio delle prestazioni; una volta che tale motivazione sia adeguata, la decisione non è sindacabile in cassazione.
- Se un credito è ammesso al passivo in via condizionata comprensivo di più voci, la detrazione del ricavato dalla riallocazione del bene deve essere operata rispetto all’intero credito complessivamente ammesso e non rispetto alla sola voce dell’indennizzo.
- Il ricorso incidentale proposto tardivamente diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.
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